Contributi ai terminal portuali di Venezia e giurisdizione del giudice ordinario (Cons. Stato n. 1506 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione si determina sulla base della domanda, in ragione della causa petendi desumibile dal petitum sostanziale. Spetta al giudice ordinario la controversia sul contributo indennitario riconosciuto direttamente dalla legge, quando all’amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’esistenza dei presupposti, senza alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione. Il criterio aritmetico di ripartizione proporzionale previsto dal decreto interministeriale, conseguente ai limiti di spesa e alla platea fissati dal legislatore, non introduce un margine di discrezionalità. Il profilo di illegittimità della legge-provvedimento attiene al merito della controversia e non incide sul radicarsi della giurisdizione.

Il Fatto

La società titolare della concessione delle infrastrutture portuali di Venezia, area Marittima-San Basilio, impugnava davanti al TAR Veneto il decreto interministeriale con cui erano state regolate le modalità dei ristori previsti per gli anni 2021 e 2022, a compensazione della contrazione dell’attività d’impresa dovuta alla parziale interdizione al transito nei canali portuali che attraversano la città storica. La ricorrente contestava i limiti del contributo stanziato, l’individuazione di una platea di beneficiari comprendente soggetti diversi dal gestore del terminal inciso dal divieto e la disciplina correlata.

Con motivi aggiunti impugnava i decreti che avevano disposto in proprio favore un indennizzo inferiore al pregiudizio riconosciuto dal Ministero e quelli che avevano attribuito contributi a imprese diverse. I Ministeri resistenti e alcune controinteressate eccepivano il difetto di giurisdizione. Il TAR accoglieva l’eccezione e dichiarava inammissibili, per difetto di giurisdizione, il ricorso principale, i motivi aggiunti e il ricorso incidentale di un operatore dell’indotto, ritenendo la cognizione del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

L’appellante sosteneva che il decreto interministeriale costituisse provvedimento amministrativo recante le modalità di erogazione non stabilite dalla legge, adottato nell’esercizio di un potere discrezionale quanto all’an, al quid e al quomodo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo sulla fase antecedente al provvedimento attributivo. Il Collegio respinge il motivo.

Il Consiglio di Stato richiama il criterio degli artt. 5 e 386 cod. proc. civ. e ricostruisce il contenuto effettivo dell’impugnativa. La società non censura specifiche modalità di erogazione, ma la spettanza in sé del contributo, nei suoi profili soggettivo e oggettivo. La doglianza sull’attribuzione dei contributi ad altre imprese equivale a contestare la spettanza a tali soggetti, a tutela del proprio ritenuto diritto di credito. È la stessa art. 1, comma 3, lett. b), d.l. n. 103 del 2021 a individuare i destinatari, sicché il decreto risulta vincolato in parte qua e le critiche alla genericità delle formule sono rivolte anzitutto alla legge.

Analoga conclusione vale per la censura sull’entità del contributo: è la legge a stabilirne il limite complessivo. Quanto al criterio di ripartizione proporzionale, il decreto si limita a enunciare un mero criterio aritmetico conseguente alle previsioni legislative su limiti di spesa e platea dei beneficiari. Nessun profilo di discrezionalità è dunque concretamente censurato.

Il Collegio dichiara non conferente il richiamo alla giurisprudenza che afferma la giurisdizione amministrativa sulla fase procedimentale anteriore al provvedimento discrezionale, da ultimo Cass., SS.UU., 1 agosto 2025, n. 22201: quella fase, nella specie, non è ravvisabile. La domanda si completa nella censura dei successivi decreti, rispetto ai quali l’interessata fa valere il proprio diritto soggettivo di credito rimasto insoddisfatto. L’eventuale illegittimità della legge-provvedimento attiene al merito e segue, in prospettiva incidentale, il radicarsi della giurisdizione.

L’appello è quindi respinto, con conferma della giurisdizione ordinaria. La peculiarità della fattispecie e la complessità delle questioni giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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