Accesso alla relazione della commissione concorsuale e segreto professionale (TAR Puglia n. 292 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La relazione redatta dalla commissione giudicatrice su richiesta dell’amministrazione, per chiarire le ragioni del giudizio espresso in una procedura valutativa, costituisce un atto amministrativo e non un parere legale. Essa non rientra tra gli scritti defensionali coperti da segreto professionale, tutelato dagli artt. 622 cod. pen. e 200 cod. proc. pen., perché proviene da un organo interno dell’ateneo e non da un professionista o consulente esterno. Il concorrente a una procedura selettiva è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ex art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 alla conoscenza degli atti che consentano di ricostruire l’iter valutativo. Il diniego fondato su una clausola regolamentare che sottrae all’accesso gli atti della fase precontenziosa è illegittimo, restando prevalente l’interesse defensionale del richiedente.
Il Fatto
La ricorrente aveva partecipato alla procedura valutativa ex art. 24, comma 6, l. n. 240/2010 indetta dall’Università degli Studi di Bari per la chiamata di un professore di prima fascia, risultando la candidata più qualificata e destinataria del provvedimento di nomina. L’altro candidato impugnò la procedura e il Tribunale, con sentenza di accoglimento, annullò gli atti censurati; la nomina della docente fu quindi revocata.
Nel corso di quel giudizio l’ateneo aveva chiesto alla commissione una relazione sulle ragioni del giudizio favorevole alla candidata. Ritenendo che il documento potesse contenere elementi utili alla propria difesa, la docente ne chiese l’accesso. L’Università negò l’ostensione, qualificando la relazione come atto della fase precontenziosa e contenziosa, escluso dall’art. 27, comma 1, lett. c) del regolamento di ateneo. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza della legittimazione e dell’interesse. La ricorrente, quale concorrente in una procedura concorsuale, vanta una posizione differenziata e qualificata rispetto agli atti richiesti. La giurisprudenza richiamata — Cons. Stato, sez. VI, n. 451 del 2021 — riconosce ai candidati l’interesse a valutare l’eventuale esperimento di tutela avverso errori nell’attribuzione dei punteggi, senza che si configuri un controinteresse o una situazione tutelabile sotto il profilo della riservatezza.
Nel merito, la relazione della commissione è qualificata come un qualsiasi documento amministrativo, contenente elementi di conoscenza e chiarimenti sul giudizio a suo tempo adottato. La circostanza che la richiesta provenisse dall’ateneo non muta la natura dell’atto: esso resta espressione dell’organo che ha proceduto alla valutazione dei candidati, non della linea difensiva del difensore costituito.
Il Collegio respinge la tesi dell’Università, che aveva invocato la clausola regolamentare sugli atti della fase precontenziosa. La memoria dei commissari non è un atto di pianificazione della strategia processuale, ma un atto istruttorio che esplica le ragioni del giudizio valutativo. Il richiamo alla pronuncia della stessa Sezione n. 58 del 12 gennaio 2024 è ritenuto inconferente: quella decisione riguardava una consulenza affidata a un professionista privato, coperta dal segreto professionale per la tutela dell’opera intellettuale e della posizione della parte.
Il discrimine è quindi soggettivo e funzionale. Il segreto professionale tutelato dagli artt. 622 cod. pen. e 200 cod. proc. pen. protegge gli atti redatti da legali e professionisti in relazione a specifici rapporti di consulenza, non le relazioni interne di un organo collegiale dell’amministrazione. Manca, nella specie, il titolare di un segreto qualificato.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale afferma il diritto della ricorrente all’accesso documentale, mediante esame integrale ed estrazione di copia, con eventuale oscuramento dei dati sensibili o personali estranei alla finalità ostensiva, e ordina all’ateneo di provvedere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Le spese sono compensate per la peculiarità e novità delle questioni.
Nota della Redazione
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