Gazebo leggero e tettoia: distinzione tra edilizia libera e abuso paesaggistico (Cons. Stato n. 1503 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di vincolo paesaggistico, l’intervento che alteri lo stato dei luoghi richiede la preventiva autorizzazione paesaggistica, a prescindere dalla sua riconducibilità all’edilizia libera o alla denuncia di inizio attività. Il gazebo che, per caratteristiche costruttive e modalità di apposizione, costituisce struttura leggera, aperta ai lati, non infissa al suolo, di modeste dimensioni e con copertura in materiale removibile, integra un intervento di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 d.P.R. n. 380/2001 e non determina trasformazione urbanistico-edilizia del territorio. Diversamente, la struttura stabile, di notevole dimensione e impatto ambientale, priva di titolo abilitativo e di autorizzazione paesaggistica, legittima l’ordine di demolizione e di rimessione in pristino.
Il Fatto
Il Comune di Casamicciola Terme ha ingiunto al proprietario di un immobile, sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico, la demolizione dei manufatti abusivi e il ripristino dello stato originario dei luoghi. L’ordinanza riguardava una tettoia di 31 mq e due gazebo con copertura in telo, collocati nella corte antistante l’abitazione.
Il destinatario ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Campania, che ha respinto il ricorso con la sentenza n. 2377/2023, qualificando tutti i manufatti come opere di nuova costruzione di notevole dimensione e impatto ambientale. L’appellante ha contestato tale ricostruzione, deducendo la preesistenza della tettoia e la natura di mero arredo da giardino dei gazebo.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie parzialmente l’appello e distingue la posizione dei diversi manufatti. Quanto alla tettoia, il Collegio rileva che non risulta dimostrata la sua preesistenza all’acquisto dell’immobile, né la sua riconducibilità, in dimensioni e consistenza analoghe a quelle attuali, al progetto originario antecedente all’imposizione del vincolo. Dalle immagini in atti emerge, anzi, che all’epoca dell’acquisto erano ravvisabili soltanto alcuni pali di ferro arrugginiti infissi nel terreno.
Da qui l’impossibilità di qualificare la ricostruzione della struttura, con superficie di 31 mq e copertura in lamiera, come semplice manutenzione conservativa. L’intervento non è stato preceduto né dall’autorizzazione paesaggistica né da un titolo edilizio idoneo, con conseguente legittimità dell’ordine di demolizione e di rimessione in pristino.
Diverse sono le conclusioni per i due gazebo. Essi risultano apposti come meri arredi da giardino e strutture temporanee, volte ad assicurare protezione dalla luce solare in una porzione contenuta dell’area, senza alterare il paesaggio circostante. Il Collegio richiama il proprio orientamento (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8049 del 2023), secondo cui il gazebo rientra nell’edilizia libera ex art. 6 TUE quando è struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta in alto e aperta ai lati, con struttura portante in ferro, alluminio o legno.
Necessita invece di titolo edilizio la struttura idonea ad alterare la sagoma dell’edificio, per il carattere di stabilità derivante dall’ancoraggio al suolo e per il posizionamento che ne consente l’autonoma utilizzazione. I manufatti in esame appartengono alla prima categoria: privi di autonomia, non infissi al suolo, di modeste dimensioni, con copertura in telo e incapaci di determinare innovazione urbanistico-edilizia o paesaggistica.
L’appello è dunque accolto nei limiti indicati, con riforma parziale della sentenza e accoglimento del ricorso di primo grado in relazione ai soli gazebo. La particolarità delle questioni giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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