Espulsione dal corso allievi carabinieri: obbligo di motivare la proporzionalità (Cons. Stato n. 1522 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’espulsione dal corso formativo degli allievi carabinieri, con conseguente proscioglimento dalla ferma, costituisce determinazione afflittiva che incide sullo status e sulle qualità morali del militare. Quando l’Amministrazione ritiene irrimediabilmente compromessi i requisiti morali e di condotta e adotta la risposta più severa tra quelle previste dall’ordinamento, è tenuta a dare conto dell’istruttoria compiuta e delle ragioni della scelta. Il difetto di motivazione sulla proporzionalità e sulla irrecuperabilità del trasgressore integra violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Il giudice amministrativo non sostituisce il proprio apprezzamento a quello dell’Amministrazione, ma annulla l’atto e restituisce il potere, che va riesercitato con motivazione adeguata.
Il Fatto
Un allievo del corso formativo dell’Arma dei Carabinieri acquistava sul sito di un’azienda alcuni articoli usufruendo dello sconto del 20% riservato alle forze armate e di polizia, per poi rivenderli ai commilitoni a un prezzo superiore, tacendo l’esistenza della riduzione. Il Comandante della Legione disponeva l’espulsione dal corso e il proscioglimento dalla ferma quadriennale.
L’interessato impugnava la determinazione davanti al TAR Lazio, lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità, essendo l’importo trattenuto di modico valore e restituito. In pendenza del giudizio l’Amministrazione annullava la determina di riammissione con riserva, dopo che l’allievo aveva dichiarato di rinunciare alla prosecuzione dell’iter formativo. Il TAR accoglieva il ricorso per vizio di motivazione. Proponeva appello il Ministero della Difesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il profilo del residuo interesse alla decisione. L’appellante sosteneva che la rinuncia alla riammissione e la mancata impugnazione del provvedimento del 2 aprile 2022 avessero determinato la sopravvenuta carenza di interesse. La censura non è accolta. Il primo giudice ha correttamente rilevato che un interesse concreto permane, sia per escludere l’appannamento delle qualità morali derivante dall’espulsione, sia per evitare effetti pregiudizievoli sulla partecipazione a futuri pubblici concorsi, ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 5, del d.P.R. n. 487/1994.
Nel merito, il Consiglio di Stato condivide la decisione del TAR. La condotta dell’allievo è certamente lesiva dei principi di lealtà, onore e fedeltà che fondano la funzione del carabiniere. Tuttavia la risposta dell’Amministrazione, consistita nell’adottare la reazione sanzionatoria maggiormente afflittiva tra quelle previste dal Regolamento delle Scuole Allievi, richiedeva una ponderazione più approfondita.
Il Collegio ribadisce che l’Amministrazione non ha spiegato l’istruttoria compiuta in ordine a tre profili: l’irrecuperabilità del trasgressore, la proporzionalità della sanzione e il bilanciamento degli interessi coinvolti. Manca, in particolare, il riferimento alle ragioni per cui risultasse necessario irrogare la più severa delle misure.
Il giudice di appello esclude che il TAR si sia sostituito all’Amministrazione negli apprezzamenti di competenza. Il primo giudice ha annullato gli atti per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, restituendo all’Amministrazione il potere di rivalutare la questione con motivazione adeguata. L’appello è pertanto rigettato.
Quanto alle conseguenze, il Collegio osserva che dalla decisione di annullamento deriva ordinariamente il dovere di riesercitare il potere conformandosi al dictum giudiziale. Nella specie, la scelta dell’interessato di abbandonare il percorso formativo rende ultroneo ogni ulteriore agire della pubblica amministrazione. La mancata costituzione dell’appellato esonera dal provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
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