Revisione della patente: la motivazione deve esplicitare i dubbi sull’idoneità alla guida (TAR Trentino-Alto Adige n. 293 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revisione della patente di guida non costituisce sanzione amministrativa, nemmeno accessoria, ma provvedimento amministrativo a carattere cautelativo e preventivo, funzionale alla sicurezza della circolazione. Il presupposto legittimante, ai sensi dell’art. 128, comma 1, cod. strada, è l’insorgenza di dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità tecnica del titolare. Il potere è discrezionale, sicché l’Amministrazione non può esimersi dal rendere una motivazione approfondita sulle ragioni del dubbio. Il mero richiamo alla dinamica del sinistro e al verbale della Polizia stradale non integra tale onere. L’obbligatorietà della revisione ex art. 128, comma 1-ter, cod. strada presuppone lesioni gravi e la contestazione di violazioni comportanti la sospensione della patente.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di patente di guida, impugnava il provvedimento con cui l’Ufficio Patenti della Provincia autonoma di Bolzano aveva disposto la revisione del titolo abilitativo mediante esame di idoneità tecnica. La misura era stata adottata in ragione di un sinistro stradale nel quale l’interessato era stato coinvolto e in cui gli era stata contestata la violazione dell’art. 141 cod. strada.

Il ricorrente deduceva violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza motivazionale, nonché violazione dell’art. 18 d.P.R. n. 445/2000 in relazione alla copia notificata priva di certificazione di conformità. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare e trattteneva la causa in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, n. 8853 del 2024), qualifica la revisione come misura cautelativa e preventiva, estranea alla categoria della sanzione. Da tale natura discende che il potere ex art. 128, comma 1, cod. strada è ampiamente discrezionale e richiede una giustificazione adeguata dei presupposti.

La Sezione osserva che la giurisprudenza esige una motivazione approfondita sui dubbi relativi al pieno possesso dei requisiti di idoneità (Cons. Stato, Sez. IV, n. 44 del 2021; n. 5682 del 2018; TRGA Bolzano n. 208 del 2024). Nel caso concreto il provvedimento si limitava a descrivere la dinamica del sinistro, senza indicare le ragioni per cui l’Amministrazione riteneva incrinata l’idoneità psico-fisica o tecnica del conducente.

Tale omissione non è sanata dalla natura dell’infrazione. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 5682 del 2018, il Tribunale ribadisce che l’episodicità del sinistro non esclude in astratto il potere, ma nel concreto le modalità del suo esercizio devono rendere intellegibili le ragioni del sospetto. Diversamente, ogni sinistro legittimerebbe la revisione, con compressione della sfera del singolo oltre i limiti di proporzionalità e necessità.

Il Collegio esclude altresì l’operatività dell’art. 128, comma 1-ter, cod. strada, che rende obbligatoria la revisione in presenza di lesioni gravi e di violazioni comportanti la sospensione della patente. Nessuno dei coinvolti ha riportato lesioni guaribili oltre i quaranta giorni (art. 583, comma 1, n. 1, cod. pen.), circostanza non contestata e desumibile dai referti versati in atti. Il provvedimento, del resto, evocava solo la revisione facoltativa.

Il secondo motivo, assorbente, è dunque accolto e il provvedimento annullato, con condanna della Provincia alle spese. La decisione si fonda sul principio della ragione più liquida (Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 2015), che consente di derogare all’ordine logico delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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