Decadenza dall’alloggio ERP e pretesa all’acquisto: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Puglia n. 1388 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La controversia con cui l’assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica contesti la decadenza dall’assegnazione, l’intimazione di rilascio e il diniego dell’ente proprietario di avviare il programma di alienazione in suo favore appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando la pretesa sostanziale dedotta in giudizio consista nell’affermazione di un diritto soggettivo all’acquisto dell’immobile e nella legittimità della permanenza nello stesso in forza del titolo locativo. Il riparto di giurisdizione si determina in base alla natura della posizione giuridica sostanziale fatta valere e non alla qualificazione formale degli atti impugnati. La domanda volta alla tutela di una situazione giuridica di carattere patrimoniale e negoziale, sorta dal contratto e dalle norme sull’alienazione degli alloggi, non si converte in un interesse legittimo per il solo fatto di essere rivolta contro provvedimenti amministrativi. Il giudice amministrativo dichiara pertanto il proprio difetto di giurisdizione, indicando il giudice ordinario dinanzi al quale il giudizio può essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a..

Il Fatto

La ricorrente, ex appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, aveva ottenuto nel 2005 l’assegnazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata sito in Foggia. Collocata a riposo dal 1° settembre 2016, presentava nel 2014, sulla base della normativa statale, e nel 2020, sulla base della disciplina regionale, domande di acquisto dell’immobile. L’ente proprietario non dava corso ad alcun programma di alienazione.

Con provvedimento del 27 febbraio 2024 il Prefetto dichiarava la decadenza dal diritto di occupazione dell’alloggio e intimava il rilascio, con rilascio forzoso in caso di inottemperanza. Con nota del 5 aprile 2024 l’ente proprietario escludeva la possibilità di alienazione in favore della ricorrente, sul presupposto che il diritto all’acquisto spettasse ai soli assegnatari inseriti in appositi piani e in possesso dei requisiti vigenti per l’assegnazione. La ricorrente impugnava entrambi gli atti davanti al TAR, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali, della normativa statale e regionale sull’alienazione e l’eccesso di potere per difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dopo l’avviso dato alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. circa un possibile rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione, esamina la questione in via preliminare. La ricorrente assume, in termini di causa petendi, di essere titolare di una posizione di diritto soggettivo che affonda le radici nella disciplina statale e regionale e nel contratto di locazione stipulato con l’ente proprietario, posizione preesistente e autonoma rispetto al provvedimento di decadenza.

Il Tribunale richiama i criteri di riparto elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU., ord. 28.5.2020, n. 10082): il giudice competente si individua in base alla natura della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, a prescindere dalla qualificazione formale degli atti impugnati. Applicando tale criterio, la domanda, sebbene formalmente diretta all’annullamento di atti amministrativi, mira in sostanza alla tutela di una situazione giuridica di carattere patrimoniale e negoziale, sorta dal rapporto locatizio e dalle norme sull’alienazione degli alloggi.

La pretesa all’acquisto e la legittimità della permanenza nell’immobile in base al titolo contrattuale assumono rilievo preponderante rispetto al profilo, solo occasionalmente contestato, della legittimità dei provvedimenti impugnati. La controversia attiene dunque alla sfera dei diritti soggettivi del privato verso la pubblica amministrazione, che agisce in posizione di parità nel contesto di un rapporto negoziale o in forza di norme che attribuiscono situazioni giuridiche non condizionate all’esercizio di poteri autoritativi.

Il Collegio richiama sul punto un proprio precedente in materia (TAR Puglia, Bari, sentenza n. 15 dell’8 gennaio 2025) e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.. L’esito in rito e ragioni di equità sostanziale giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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