Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse su graduatorie sub iudice (TAR Calabria n. 1534 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso gli atti con cui l’amministrazione regionale disciplina l’utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altre amministrazioni, escludendo quelle sub iudice, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’annullamento non è idoneo a produrre alcun effetto utile per il ricorrente. Laddove il regolamento imponga, in presenza di più graduatorie valide per il medesimo profilo, di scorrere quella più risalente nel tempo, la nomina del candidato proveniente da quest’ultima resta legittima anche nell’ipotesi di accoglimento della domanda di annullamento della clausola escludente. Non sussiste interesse alla decisione in ragione della mera eventualità che l’amministrazione proceda in futuro a ulteriori assunzioni mediante il ricorso a graduatorie di altri enti, in mancanza dell’adozione di atti e provvedimenti all’uopo preposti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato a un concorso pubblico bandito da un comune per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente, classificandosi al secondo posto nella graduatoria approvata nel marzo 2023. La graduatoria e l’immissione in servizio della prima classificata erano state impugnate davanti al TAR Calabria con un ricorso pendente.
La Regione Calabria aveva avviato, con un decreto dirigenziale dell’ottobre 2023, una manifestazione di interesse per l’utilizzo delle graduatorie vigenti di concorsi espletati da altre pubbliche amministrazioni, richiamando il regolamento regionale che esclude dal procedimento le graduatorie oggetto di ricorso giurisdizionale. Il ricorrente ha impugnato la manifestazione di interesse e il regolamento, deducendo la violazione dell’art. 21-quater legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Con motivi aggiunti ha censurato, per illegittimità derivata, il successivo decreto con cui il posto è stato coperto mediante la graduatoria di un altro comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’art. 4, comma 2, del Regolamento regionale per l’utilizzo di graduatorie approvate da altre amministrazioni stabilisce che, in presenza di più graduatorie valide per posizioni della stessa categoria o profilo, si procede a scorrere la graduatoria più risalente nel tempo.
Il dato è pacifico tra le parti e documentato: la graduatoria del comune di provenienza del controinteressato è stata approvata nel novembre 2022, quella del comune di provenienza del ricorrente nel marzo 2023. La prima è dunque la più risalente.
Ne deriva che la nomina del controinteressato sarebbe comunque legittima anche se, in accoglimento della domanda, fosse dichiarato l’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non consentono l’utilizzo di graduatorie sub iudice. Nessun effetto utile potrebbe conseguire al ricorrente, perché anche ammesso l’utilizzo della propria graduatoria dovrebbe in concreto essere utilizzata, siccome antecedente, quella del comune di Catanzaro.
Il Tribunale ha respinto la tesi, svolta in memoria, di un interesse legato alla possibilità di ulteriori assunzioni regionali. Il procedimento avviato con la manifestazione di interesse si è concluso con il decreto di nomina di una sola unità e non è suscettibile di dar luogo a una autonoma graduatoria. La possibilità di future assunzioni mediante graduatorie di altri enti resta una mera eventualità, in mancanza di ulteriori provvedimenti.
Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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