Revoca degli atti impugnati e cessazione della materia del contendere (TAR Calabria n. 1533 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela degli atti impugnati, intervenuta nel corso del giudizio e non contestata dalle parti, determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse alla decisione sul ricorso. Il giudice amministrativo dichiara conseguentemente la cessazione quando la sopravvenuta rimozione degli effetti del provvedimento impugnato elimina la controversia. La peculiarità della vicenda e delle sue articolazioni fattuali può giustificare la compensazione delle spese del giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente aveva partecipato a un concorso pubblico indetto da un Comune per l’assunzione di un dirigente amministrativo, classificandosi al secondo posto nella graduatoria finale. L’amministrazione comunale aveva immesso in servizio la prima classificata, e tale determinazione era stata impugnata davanti al TAR Calabria con ricorso pendente.

Successivamente l’ARCEA aveva avviato una procedura per l’utilizzo di graduatorie di concorsi espletati da altre amministrazioni, prevedendo che la pendenza di un ricorso costituisse motivo di esclusione della graduatoria dal procedimento. Il ricorrente ha quindi impugnato il decreto commissariale e il regolamento che disciplinava le modalità di utilizzo delle graduatorie altrui, deducendo la violazione dell’art. 21-quater l. n. 241/1990 e l’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum riguardava la legittimità delle clausole dell’avviso e del regolamento ARCEA che precludevano l’utilizzo di graduatorie oggetto di ricorso giurisdizionale. Il ricorrente sosteneva il contrasto con il principio di generale esecutività del provvedimento amministrativo efficace, oltre alla contraddittorietà derivante dal fatto che la graduatoria era stata eseguita dall’amministrazione che l’aveva adottata, ma non poteva essere utilizzata dalla resistente.

Nel corso del giudizio, come rappresentato dal ricorrente con le memorie di replica e confermato da ARCEA, l’amministrazione resistente ha revocato il provvedimento impugnato. La revoca è intervenuta con atto sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso.

Preso atto della rimozione degli atti oggetto di impugnazione, il Collegio ha rilevato che il venir meno degli effetti dei provvedimenti ha eliminato l’interesse alla decisione nel merito. L’accoglimento condiviso delle parti ha quindi condotto alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese, il Tribunale ha ritenuto che il complessivo esame della vicenda e delle peculiarità fattuali ad essa sottese giustificasse la compensazione, in ragione della sopravvenienza dell’atto di ritiro e dell’assenza di soccombenza sostanziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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