Istanza di correzione del decreto di voltura non conclude l’accreditamento mai disposto (C.G.A.R.S. n. 177 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di correzione e integrazione di un decreto di voltura dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento presuppone l’esistenza di un errore materiale o di una dimenticanza formale e non può essere impiegata per colmare un provvedimento mai adottato. L’Amministrazione non può accogliere una siffatta richiesta quando l’accreditamento istituzionale della branca non sia stato in precedenza disposto, perché la correzione non implica esercizio di potere amministrativo. Il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato opera anche in sede procedimentale e impone di valutare la domanda secondo il suo tenore letterale. È pertanto legittimo il diniego che accolga la richiesta nei limiti in cui è formulata, restando distinta l’autorizzazione sanitaria dall’accreditamento.

Il Fatto

La società appellante, subentrata nella gestione di una casa di cura in forza di contratto di affitto di azienda, chiedeva all’Amministrazione regionale la correzione e l’integrazione del decreto con cui era stata disposta in suo favore la voltura dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento della propria dante causa. La richiesta mirava a far risultare espressamente nel decreto alcune branche specialistiche, tra cui la radiologia diagnostica e la medicina di laboratorio, che assumeva recepite solo genericamente.

L’Amministrazione rigettava l’istanza rilevando che la struttura aveva beneficiato solo di un preaccreditamento e che l’accreditamento istituzionale delle attività ambulatoriali non era mai stato adottato. Il TAR Sicilia rigettava il ricorso, richiamando la distinzione tra autorizzazione e accreditamento. La società proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal tenore letterale dell’istanza, con cui era stata domandata la correzione e, all’uopo, l’integrazione espressa del decreto di voltura. Da qui la qualificazione della domanda: non l’avvio di un nuovo procedimento, né la conclusione di un procedimento precedente, ma una mera richiesta di correzione per aggiunta.

La correzione, osserva la Corte, presuppone un errore materiale, un’imprecisione o una dimenticanza da colmare mediante un’attività formale che non implica alcun esercizio del potere amministrativo. Su questa base il giudice amministrativo esclude che l’istanza potesse essere intesa come richiesta di definizione del procedimento di accreditamento a suo tempo avviato dalla dante causa e mai concluso con provvedimento espresso.

Il passaggio decisivo attiene ai presupposti del diniego. Poiché per espressa ammissione dell’appellante l’autorizzazione sanitaria per le attività ambulatoriali era stata concessa, ma l’accreditamento non era stato ancora formalmente ottenuto, l’Amministrazione non avrebbe potuto accogliere la richiesta di correzione: non si può integrare un decreto con un provvedimento inesistente perché mai adottato.

La Corte enuncia quindi il criterio di coerenza della risposta amministrativa: il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato opera tanto in sede processuale quanto in sede procedimentale. Il provvedimento impugnato risponde in modo coerente al tenore letterale dell’istanza e va pertanto ritenuto esente dai vizi dedotti. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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