Trasferimento per incompatibilità ambientale e sindacato esterno sulla discrezionalità (TAR Toscana n. 1556 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale previsto dall’art. 55, quarto comma, d.P.R. n. 335/1982 non ha carattere sanzionatorio né disciplinare e non postula la rimproverabilità della condotta del dipendente. Esso presuppone la sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, del decoro o della funzionalità dell’amministrazione, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e rimovibile mediante assegnazione ad altra sede. L’amministrazione gode di ampia discrezionalità, non essendo richiesta alcuna valutazione comparativa con le esigenze organizzative degli uffici né con le situazioni personali e familiari del dipendente, recessive rispetto all’interesse pubblico. Il sindacato del giudice amministrativo resta esterno, limitato ai vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti e incompletezza della motivazione, con esclusione di ogni indagine di merito.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, impugna il decreto con cui il Capo della Polizia ha disposto il suo trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, con effetto immediato, dalla sede di servizio. Il provvedimento si fonda su un episodio del 1° settembre 2019: nel corso di un servizio di sicurezza presso lo stadio, l’interessato avrebbe agevolato la condotta di un collega, reggendogli un bicchiere di birra mentre questi lanciava un fumogeno verso le forze di polizia schierate.

Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 55, quarto comma, d.P.R. n. 335/1982 e l’eccesso di potere, negando la configurabilità di una condotta agevolatrice e contestando il rilievo attribuito alla vicenda. Lamenta inoltre l’insufficienza della motivazione quanto alle esigenze familiari e ai criteri di scelta della nuova sede. L’istanza cautelare era stata rigettata. La questione giunge alla decisione dopo che, per gli stessi fatti, era stata confermata la sanzione disciplinare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza consolidata sul trasferimento per incompatibilità ambientale, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 7321 del 30 agosto 2024. Il provvedimento consegue a una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che sconsigliano la permanenza del dipendente in una sede e non assume carattere sanzionatorio. Non richiede una valutazione comparativa delle esigenze organizzative né l’indicazione dei criteri geografici, poiché la scelta della sede non può essere condizionata dalle situazioni familiari, recessive rispetto alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione.

Il presupposto essenziale è la sussistenza oggettiva di una situazione lesiva del prestigio, del decoro o della funzionalità, riferibile alla presenza del dipendente e rimovibile con l’assegnazione ad altra sede. Non è significativa l’origine della situazione, che può prescindere da un giudizio di rimproverabilità. Nella materia operano poteri discrezionali particolarmente ampi, giustificati dall’esigenza che l’esercizio della funzione di pubblica sicurezza sia immune da dubbi circa il comportamento degli agenti. Il sindacato giurisdizionale è quindi ab externo, limitato alla grave e manifesta illogicità, al travisamento dei fatti e all’incompletezza della motivazione.

Applicando tali coordinate, il Collegio esclude i profili di illegittimità dedotti. L’amministrazione ha rilevato il fatto obiettivo che i comportamenti del dipendente, già sanzionati, hanno pregiudicato l’immagine e il prestigio dell’istituzione, facendo venir meno la fiducia necessaria. La proposta del dirigente evidenziava la compromissione del rapporto fiduciario e la percezione negativa che l’ulteriore permanenza avrebbe determinato tra gli operatori del reparto. L’allontanamento non persegue quindi l’inasprimento della sanzione disciplinare, ma la tutela del prestigio e del corretto funzionamento degli uffici. Il primo motivo è infondato.

Quanto alla seconda censura, il Collegio osserva che, a differenza del trasferimento d’ufficio del terzo comma, la disposizione sull’incompatibilità ambientale non prevede che si tenga conto delle situazioni familiari. La scelta della sede è comunque sorretta da motivazione adeguata, giustificata dall’esigenza di allontanare il dipendente dalla provincia dei fatti e dalla considerazione che una sede d’interesse non risponderebbe alle finalità della misura. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *