Accesso agli atti ispettivi e cessazione della materia per tardiva ostensione (TAR Puglia n. 1312 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento avverso il diniego di accesso documentale, la sopravvenuta ostensione integrale dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla pronuncia di merito. La circostanza che il dovere di esibizione sia stato adempiuto solo in corso di causa non impone automaticamente la condanna alle spese dell’Amministrazione. Sussistono giusti motivi di compensazione quando la procedura di accesso coinvolga un rilevante numero di controinteressati, la cui individuazione risulti complessa anche per l’istante, e l’Istituto abbia comunque concluso il procedimento ostensivo dopo le notifiche prescritte.

Il Fatto

La società ricorrente ha chiesto in data 12.03.2024 di accedere ai verbali integrali delle dichiarazioni rese dai dipendenti nel corso dell’ispezione svolta dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, conclusa con verbale unico di accertamento e notificazione. L’INPS, dopo aver richiesto una proroga per notiziare i controinteressati, ha riscontrato l’istanza con PEC del 19.04.2024, trasmettendo quarantadue dichiarazioni.

La società ha impugnato il diniego tacito della parte residua, ritenendo che le dichiarazioni utilizzate fossero in numero superiore. Dopo un rinvio della camera di consiglio, l’Istituto ha depositato in giudizio i restanti ventitré verbali di audizione. La ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la condanna dell’Amministrazione alle spese per la tardività dell’ostensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta. L’INPS ha esibito, nel corso del giudizio, tutti i documenti originariamente non ostesi, così completando la procedura di accesso. Da ciò discende la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residuando alcun interesse a una pronuncia sul merito del diniego.

Sulla domanda di condanna alle spese, il Tribunale non ravvisa i presupposti per addossare gli onorari all’Istituto. La ricorrente aveva invocato la tardività dell’adempimento, intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. Il Collegio ritiene tuttavia prevalenti i profili di complessità della fattispecie concreta.

La Sezione valorizza il rilevante numero dei soggetti coinvolti nella procedura, destinatari delle notifiche quali controinteressati, e la necessità di individuarli correttamente. Sottolinea che il numero esatto degli auditi non era conosciuto neppure dalla ricorrente alla data della richiesta di accesso. L’Istituto ha dunque dovuto svolgere un’attività istruttoria e notificatoria articolata prima di poter rendere ostensibili le ulteriori dichiarazioni.

Su queste basi il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere e dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, ritenendo sussistenti i giusti motivi richiesti dalla norma processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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