Revisione prezzi Consip e giurisdizione: clausola vincolata al giudice ordinario (TAR Toscana n. 1557 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione dei prezzi, prevista dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., incontra un limite quando oggetto della controversia sia esclusivamente l’esecuzione di una prestazione già puntualmente disciplinata dal contratto nell’an e nel quantum. In tale ipotesi la pretesa dell’appaltatore costituisce mera domanda di adempimento contrattuale e la cognizione spetta al giudice ordinario. La qualificazione dipende dalla struttura della clausola: se essa ancòra il compenso revisionale a parametri certi e obiettivi, nessun margine discrezionale o autoritativo residua in capo all’amministrazione. Il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, società affidataria di servizi di pulizia, ha stipulato un Ordinativo Principale di Fornitura nell’ambito della convenzione Consip per gli istituti scolastici. La convenzione richiamava, all’art. 10, comma 5, la revisione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, con rinvio all’indice ISTAT FOI in caso di assenza dei dati standardizzati. L’art. 9.4 del Capitolato Tecnico prevedeva l’aggiornamento annuale in misura pari al cento per cento della variazione dell’indice, con primo aggiornamento dopo dodici mesi dalla stipula e previa comunicazione del fornitore.
La società ha chiesto l’accertamento del diritto alla revisione prezzi dal settembre 2018, la condanna al pagamento di un importo determinato oltre interessi e, in subordine, l’annullamento del diniego opposto dall’amministrazione. L’Istituto scolastico e il Ministero si sono costituiti eccependo il difetto di giurisdizione e, nel merito, la decadenza per tardività delle richieste.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione. Richiama l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica. La disposizione è letta in senso ampio: comprende sia i profili di spettanza sia quelli di quantificazione del compenso (Cons. Stato n. 2157 del 2022).
La portata generale dell’istituto incontra però un limite. Se è in contestazione solo l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto, la domanda dell’appaltatore ha ad oggetto una pretesa di adempimento contrattuale e ricade nella giurisdizione del giudice ordinario. Il collegio richiama Cass. Sez. Un. n. 18374 del 2023 e n. 3935 del 2022, oltre a Cons. Stato n. 1069 del 2024 e n. 7291 del 2023, e alle pronunce di merito TAR Toscana n. 504 del 2024 e TAR Salerno n. 1569 del 2024.
Il criterio distintivo è confermato dalla giurisprudenza costituzionale: la giurisdizione esclusiva si giustifica solo quando l’amministrazione esercita un potere autoritativo o si avvale degli strumenti negoziali sostitutivi (Corte cost. n. 204 del 2004; n. 191 del 2006). Occorre dunque verificare se la clausola lasciasse spazio a valutazioni discrezionali.
Nel caso concreto la clausola individua compiutamente tempi e criteri: l’aggiornamento annuale, la comunicazione del fornitore, la misura pari alla variazione dell’indice FOI. Anche il richiamo ai dati di cui all’art. 7, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 163/2006 rinvia a costi standardizzati, pubblicati annualmente e determinati su basi oggettive. La discrezionalità dell’amministrazione risulta quindi assorbita da parametri vincolanti e la controversia si sostanzia nella verifica di un diritto soggettivo, compresa la decadenza prospettata.
Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione al giudice ordinario. Restano salvi gli effetti sostanziali e processuali in caso di riproposizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.. Le spese sono compensate in ragione della definizione in rito.
Nota della Redazione
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