Motivazione apparente e nullità parziale della sentenza, rimessione al primo giudice (Cons. Stato n. 1557 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione non ricorre soltanto quando la motivazione manchi sotto l’aspetto materiale e grafico, ma anche quando essa sia meramente apparente, perché tautologica, assertiva o espressa attraverso mere formule di stile, non pertinenti rispetto alla domanda proposta. In tale ipotesi la motivazione scende al di sotto del minimo costituzionale ricavabile dall’art. 111 Cost. e non consente al giudice di appello alcun sindacato sostitutivo. Il vizio integra nullità per il combinato disposto degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 105, comma 1, c.p.a., con rimessione della causa al primo giudice. Il difetto va apprezzato con riferimento alla sentenza nella sua globalità e al ricorso unitariamente inteso; quando colpisce il capo relativo a motivi aggiunti cd. impropri, che integrano autonoma domanda impugnatoria, la nullità è parziale e altrettanto parziale è la rimessione.

Il Fatto

Una società capofila di un raggruppamento di operatori vitivinicoli partecipa alla procedura indetta dalla Regione Toscana per l’assegnazione delle risorse della misura OCM Vino – Promozione sui mercati dei Paesi terzi, campagna 2022/2023. Il progetto prevede attività promozionali negli Stati Uniti, in Cina e in Giappone. In sede istruttoria il Comitato tecnico rileva che, per il mercato giapponese, due imprese del raggruppamento hanno indicato un contributo inferiore alla soglia minima di euro 2.000. L’amministrazione esclude l’intero progetto, non ritenendo ammissibile la correzione postuma del piano finanziario.

Il TAR Toscana declina la competenza; la causa è riassunta davanti al TAR Lazio. Nelle more, il Consiglio di Stato in sede cautelare dispone il riesame. La Regione ammette il progetto al finanziamento con riserva di riesame, e AGEA riconosce l’anticipo del contributo con clausola di recupero. La società impugna con motivi aggiunti l’Atto di impegno, contestando in particolare gli artt. 5 e 6. Il TAR Lazio accoglie il ricorso introduttivo e rigetta i motivi aggiunti richiamando la discrezionalità amministrativa. Propone appello avverso tale capo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il gravame, limitato al capo che ha rigettato i motivi aggiunti. La sentenza di primo grado, dopo aver riepilogato la corrispondenza tra la società e AGEA, rigetta le censure qualificando le determinazioni dell’amministrazione come espressione di discrezionalità non sindacabile se non per evidente irragionevolezza o manifesta illogicità. Tale motivazione non si confronta con le specifiche doglianze relative agli artt. 5 e 6 dell’Atto di impegno.

Il giudice di primo grado omette di esaminare il profilo centrale: il nesso tra l’originaria estromissione dal finanziamento e l’impossibilità di adempiere integralmente agli obblighi successivamente imposti. Non chiarisce se e in che misura l’illegittimità dell’esclusione possa incidere sulla disciplina applicabile nella fase esecutiva del rapporto. Il richiamo alla discrezionalità si risolve in una formula di stile, priva di attinenza al caso concreto.

Il Collegio rileva una contraddittorietà: da un lato la sentenza qualifica le determinazioni di AGEA come espressione di potere discrezionale; dall’altro fonda il rigetto su un rinvio per relationem alla nota AGEA del 29 maggio 2023, che esclude in radice margini di valutazione, ritenendo le clausole direttamente discendenti da disposizioni normative nazionali e unionali, quindi vincolate e inderogabili. Il primo giudice sovrappone il piano della discrezionalità a quello della vincolatività, senza chiarire la qualificazione del potere esercitato.

La motivazione, pur formalmente esistente, non consente di individuare la ratio decidendi e si traduce in motivazione meramente apparente. Richiamando Cons. St., Ad. plen., 30.7.2018 nn. 10 e 11 e Cons. St., Ad. plen., 20.11.2024, n. 16, il Collegio ribadisce che la nullità ricorre anche per motivazione apparente, tautologica o assertiva, o che richiama un orientamento senza illustrarne il contenuto. Il difetto va valutato rispetto alla sentenza nella sua globalità e al ricorso unitariamente inteso, non in maniera parcellizzata.

Poiché il vizio caratterizza solo un capo, relativo a motivi aggiunti cd. impropri che integrano autonoma domanda impugnatoria, si pronuncia nullità parziale e rimessione parziale al primo giudice ex art. 105 c.p.a.. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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