Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nel giudizio amministrativo (TAR Puglia n. 1319 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso depositata dalla parte, sottoscritta dal ricorrente e dal difensore e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, integra le condizioni dell’art. 84 cod. proc. amm. e determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., quando le controparti non propongano opposizione. In presenza di espressa richiesta del ricorrente e di mancata obiezione delle altre parti, che manifestano implicita adesione, il giudice dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutti i contendenti. La valutazione sulla ritualità dell’atto di rinuncia presuppone la verifica del rispetto del termine dilatorio e della legittimazione del soggetto che la sottoscrive.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato la graduatoria finale del concorso bandito dal Comune di Martina Franca per la copertura di un posto di “Avvocato Cassazionista”, contestando in particolare il possesso del requisito di abilitazione, l’omessa predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e l’attribuzione dei punteggi al primo graduato. Il giudizio era stato incardinato innanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, con ricorso notificato il 27.12.2024 e depositato il 3.1.2025, e vedeva la costituzione dell’Amministrazione comunale e dei controinteressati.
Dopo la fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso notificato e depositato il 28.8.2025, chiedendo la compensazione delle spese. Il controinteressato ha replicato con memoria nella medesima data e la causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 22.9.2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la ritualità della rinuncia, verificando il rispetto delle condizioni poste dall’art. 84 cod. proc. amm.. L’atto risulta sottoscritto sia dal ricorrente sia dal difensore e notificato alle altre parti nel termine dilatorio di almeno dieci giorni prima dell’udienza previsto dal comma 3 della medesima disposizione.
Accertata la regolarità formale dell’atto, il Tribunale rileva che nessuna delle controparti ha formulato opposizione all’estinzione del giudizio per rinuncia. L’assenza di contestazione consolida l’effetto estintivo e consente di dare atto della rinuncia con consequenziale declaratoria di estinzione ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..
Sul piano delle spese, il Collegio rileva che il ricorrente ha avanzato espressa richiesta di compensazione integrale. Le controparti non hanno sollevato alcuna specifica obiezione sul punto, manifestando così un’implicita adesione all’istanza. Su queste basi il Tribunale dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra tutti i contendenti.
La decisione chiude il giudizio senza scrutinio del merito, esaurendosi nella verifica dei presupposti processuali della rinuncia e nella regolazione delle spese, affidata alla concorde volontà delle parti.
Nota della Redazione
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