Tariffe rifiuti e legittimazione del Comune socio dell’ATO (Cons. Stato n. 156 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune che partecipa obbligatoriamente all’Agenzia territoriale d’ambito istituita dalla legge regionale non è semplice destinatario delle determinazioni tariffarie adottate dall’Agenzia, ma soggetto compartecipe della funzione di gestione del ciclo dei rifiuti esercitata in forma associata. Ne consegue il difetto di legittimazione del Comune all’impugnazione delle delibere di rideterminazione delle tariffe di conferimento. Difetta parimenti l’interesse ad agire, attuale e concreto, poiché il rapporto che scaturisce dalla determinazione della tariffa ha natura tributaria e intercorre tra amministrazione e singoli cittadini utenti, sui quali soltanto ricade il pregiudizio economico. Il Comune, quale ente esponenziale della collettività, non può agire in surroga rispetto alle posizioni individuali degli amministrati.
Il Fatto
Il Comune di Altamura impugnava davanti al TAR Puglia la determinazione con cui il Direttore generale dell’AGER aveva fissato le tariffe di conferimento per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 nell’impianto di Conversano, deducendo violazione dei principi di buon andamento e di partecipazione procedimentale, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché erronea applicazione della disciplina regionale e del contratto di concessione.
Il TAR, riconosciuta la giurisdizione amministrativa, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse, compensando le spese. Il Comune appellava, censurando la contraddittorietà della decisione e riproponendo i motivi di merito.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dall’art. 9 della legge regionale Puglia n. 24/2012, come modificato dalla legge regionale n. 20/2016, che ha istituito l’Agenzia quale organo unico di governo per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, con partecipazione obbligatoria della Regione, della Città metropolitana e di tutti i Comuni.
La disciplina regionale prevede che i Comuni contribuiscano a finanziare il funzionamento dell’Agenzia e che questa annoveri tra i propri organi un Comitato dei delegati, composto da rappresentanti comunali eletti dai Comuni del territorio regionale. Il Direttore generale, cui è demandata la gestione tecnico-amministrativa, risponde proprio a tale Comitato. L’AGER è dunque l’ente rappresentativo di tutti i Comuni, che in essa esercitano in forma associata le proprie funzioni.
Da questa genesi il Collegio trae la conferma della carenza di legittimazione del Comune: questi non è semplice destinatario del provvedimento tariffario, bensì soggetto compartecipe della gestione, che conserva attraverso il Comitato compiti di pianificazione, coordinamento e controllo. La composizione dei diversi interessi tecnici e politici degli enti locali avviene all’interno dell’Agenzia e non può essere trasferita sul piano del contenzioso.
Quanto all’interesse ad agire, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3217 del 2017; Sez. IV n. 4183 del 2024): la legittimazione a impugnare un atto amministrativo postula una situazione giuridica sostanziale lesa e un interesse diretto, attuale e concreto. Il rapporto che scaturisce dalla determinazione della tariffa per lo smaltimento ha natura tributaria e intercorre tra amministrazione e singoli cittadini, i soli che subiscono il pregiudizio economico e possono contestare la determinazione al momento della richiesta di pagamento.
Il Comune non può agire in surroga rispetto all’interesse dei propri cittadini, né tutelare le loro posizioni economiche: l’interesse collettivo della comunità non coincide con quello individuale degli utenti. Confermata quindi l’inammissibilità anche per difetto dei requisiti di attualità, concretezza e immediatezza della lesione. L’infondatezza del primo motivo preclude l’esame delle censure di merito; le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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