Variante in corso d’opera rinnova la pubblica utilità senza nuovo vincolo (TAR Molise n. 355 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’approvazione di una variante progettuale in corso d’opera costituisce, ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.P.R. n. 327/2001, dichiarazione di pubblica utilità e non richiede una nuova apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Il termine quinquennale per l’emanazione del decreto di esproprio decorre non dalla data della delibera che dichiara la pubblica utilità, ma dal momento in cui questa diviene efficace, cioè dall’approvazione della presupposta variante urbanistica. Ne deriva che la delibera di variante adottata prima della scadenza del quinquennio non è affetta da carenza di potere e rinnova la dichiarazione di pubblica utilità, con nuova decorrenza del termine. Una domanda risarcitoria presuppone la preesistenza del fatto illecito e non può fondarsi sulla successiva evoluzione della procedura ablatoria intervenuta nelle more del giudizio.

Il Fatto

Il Comune di Monteroduni, con delibera consiliare del 2013, adottava un piano per gli insediamenti produttivi comprendente opere di viabilità e servizi a rete, con esproprio di porzioni di terreno appartenenti in larghissima parte alla società ricorrente. Con deliberazione consiliare n. 4 del 10 marzo 2014 l’Ente approvava il progetto definitivo e dichiarava la pubblica utilità, adottando una conforme variante al PRG. Seguivano il decreto di occupazione d’urgenza del 6 maggio 2016 e l’immissione in possesso del 3 agosto 2016, con contestazione dell’indennità provvisoria da parte della società. Il Comune realizzava le opere senza mai adottare il decreto di esproprio né corrispondere l’indennità definitiva.

Dopo il rigetto delle domande davanti alla Corte d’Appello, la società ricorreva al TAR deducendo la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità nel marzo 2019 e la conseguente carenza di potere della delibera di Giunta n. 13 del 19.03.2019, recante approvazione di una perizia di variante. Chiedeva la restituzione dei terreni e il risarcimento ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dagli artt. 9 e 12 del d.P.R. n. 327/2001 per stabilire il dies a quo del termine decadenziale. Il vincolo preordinato all’esproprio sorge solo con l’efficacia della variante urbanistica, e la dichiarazione di pubblica utilità presuppone che tale vincolo sia già sorto. Poiché l’approvazione regionale della variante era intervenuta il 14 luglio 2015, il quinquennio decorreva da quella data e sarebbe scaduto solo nel luglio 2020.

Ne consegue che la delibera comunale n. 13 del 19 marzo 2019, adottata ben prima della scadenza, non era affetta da carenza di potere. La tesi della ricorrente, che faceva decorrere il termine dalla delibera del 10 marzo 2014, è quindi respinta.

Il Tribunale ritiene inoltre infondato l’assunto di irrilevanza della delibera di variante. Essa ha inciso sul progetto per cui era stato avviato il procedimento espropriativo e, per la regola dell’art. 12, comma 2, d.P.R. n. 327/2001, le varianti in corso d’opera sono approvate dall’autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 114 del 2011, che ha confermato tale meccanismo. L’approvazione della perizia ha dunque comportato una rinnovata dichiarazione di pubblica utilità, con nuova decorrenza del termine per il decreto espropriativo.

Alla luce dell’art. 13, comma 2, d.P.R. n. 327/2001, gli effetti della dichiarazione si producono anche se non espressamente indicati nel provvedimento. Al tempo del ricorso, notificato nel maggio 2021, il Comune non versava quindi in re illicita: era operativa la nuova dichiarazione di pubblica utilità derivante dalla variante del 2019, non impugnata con censure specifiche.

Quanto al profilo risarcitorio, il Collegio osserva che la ricorrente non può giovarsi della successiva evoluzione della procedura ablatoria registratasi nelle more del giudizio. Una domanda risarcitoria presuppone la preesistenza del fatto illecito, potendosi al più tener conto dei danni ulteriori prodotti durante la pendenza processuale. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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