Giudizio di ottemperanza e poteri del commissario ad acta sulle spese (TAR Calabria n. 1576 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il mancato adempimento del giudicato da parte dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del titolo nel termine stabilito e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario provvede anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza liquidate in favore del ricorrente, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali ed esecutive. L’adozione di tale soluzione risponde a esigenze di economia processuale e previene un secondo giudizio di ottemperanza, in coerenza con il principio del buon andamento. Nel silenzio del codice del processo amministrativo sulle modalità di corresponsione delle spese, soccorre l’analogia con la disciplina dell’espropriazione forzata, ove le spese gravano sul debitore e sono soddisfatte con il ricavato.

Il Fatto

La ricorrente agisce dinanzi al TAR Calabria ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del medesimo Tribunale, Sezione Seconda, con cui l’amministrazione era stata condannata al pagamento di € 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge. Il titolo era divenuto definitivo, come attestato dalla certificazione in atti.

La parte chiede altresì la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. Il Comune intimato, ritualmente notificato, non si è costituito. Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’accertamento dell’autorità di cosa giudicata della sentenza azionata e rileva che l’amministrazione non ha fornito alcuna prova di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur essendo questo ritualmente notificato. L’onere della prova dell’adempimento ricadeva infatti sull’amministrazione.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., essendo peraltro trascorso il termine di 120 giorni per provvedere al pagamento. Il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori per l’instaurazione del giudizio, se documentate, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

In caso di inutile scadenza del termine, viene nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune, o funzionario del suo Ufficio da lui delegato. Questi, su istanza di parte, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio le pone a carico dell’amministrazione resistente, liquidandole in € 552,00 oltre accessori, sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016. Il Tribunale estende l’operatività del commissario anche al pagamento delle spese: nel silenzio del codice di rito trova applicazione il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, e ragioni di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza. L’analogia con l’espropriazione forzata conferma che le spese gravano sul debitore e sono soddisfatte con il ricavato, in prededuzione. Il ricorso è quindi accolto con nomina del commissario e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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