Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per le spese del giudizio (TAR Calabria n. 1581 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il diritto della parte alla esecuzione del giudicato formatosi sul decreto di equa riparazione, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione il pagamento nel termine fissato e nomina, per il caso di persistente inottemperanza, il commissario ad acta. Il commissario provvede non solo all’adempimento del titolo, ma anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza liquidate in sentenza a carico dell’amministrazione soccombente. Tale estensione dei poteri del commissario si fonda sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e su ragioni di economia processuale, che impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia. L’integrale attuazione del dictum di ottemperanza, anche in punto di spese, realizza in unica battuta la definizione della res contenziosa e risponde al principio del buon andamento. La liquidazione delle spese segue i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare.

Il Fatto

Il ricorrente agisce dinanzi al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del decreto decisorio della Corte d’Appello di Catanzaro n. 189 del 2021, dichiarato esecutivo in data 30/06/2023, nella parte in cui condanna al pagamento di € 4.500,00 oltre interessi, a titolo di danno non patrimoniale, nonché delle spese di lite in distrazione. Il ricorrente ha presentato l’istanza di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e dalla presentazione sono decorsi sei mesi.

Chiede, inoltre, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 23 ottobre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur essendo questo ritualmente notificato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.

Il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme del titolo, degli interessi e delle spese ulteriori, se documentate, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Nomina d’ufficio, per il caso di inutile scadenza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che, su istanza di parte e senza compensi, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio a carico dell’amministrazione inadempiente.

Sul punto delle spese, il Collegio ne prevede la refusione a carico dell’amministrazione, liquidate d’ufficio sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, tenuto conto della semplicità e serialità della materia.

In caso di mancata refusione delle spese nel medesimo termine di 60 giorni, al relativo pagamento provvede il commissario ad acta. Il Collegio argomenta sul silenzio del codice e sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele; sull’esigenza di economia processuale, per evitare un secondo giudizio di ottemperanza; sull’integrale attuazione del dictum e sul buon andamento. Richiama l’analogia con l’espropriazione forzata: l’art. 95 cod. proc. civ. pone le spese a carico del debitore e l’art. 510 cod. proc. civ. ne prevede la soddisfazione con la distribuzione del ricavato, in prededuzione.

Il TAR accoglie il ricorso, ordina l’esecuzione nel termine di 60 giorni e nomina sin d’ora il commissario per la persistente inottemperanza, che provvederà nel termine di 90 giorni dall’istanza di parte. Condanna l’amministrazione alle spese, liquidate in € 552,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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