Ius superveniens e giudicato che impone di provvedere su concessione demaniale (TAR Sicilia n. 840 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti amministrativi avviati a istanza di parte, il principio tempus regit actum impone di valutare la legittimità del provvedimento finale alla luce della disciplina vigente al momento della sua adozione, anche quando la conclusione sopraggiunga in ritardo. Il giudicato che ordini all’amministrazione di provvedere non esaurisce la discrezionalità né cristallizza l’assetto normativo alla data della domanda, poiché il privato, fino al provvedimento definitivo, è titolare di una mera aspettativa e trova tutela nel rito del silenzio e nella nomina del commissario ad acta. L’omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non determina l’annullabilità del provvedimento quando questo abbia natura vincolata, essendo palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di un solo capo motivazionale sufficiente a sorreggere il dispositivo fa venir meno l’interesse a censurare le altre ragioni.
Il Fatto
Il ricorrente presentava nel 2015 istanza di concessione stagionale di una porzione di suolo demaniale marittimo per realizzare un chiosco-bar. Nel corso del procedimento l’ufficio del genio civile, l’agenzia delle dogane, la capitaneria di porto e la soprintendenza esprimevano parere favorevole; il comune non trasmetteva invece il proprio parere.
Con sentenza n. 2466/2019 il TAR Sicilia accoglieva il ricorso per l’accertamento del silenzio inadempimento e ordinava all’assessorato di provvedere. Dopo ulteriori interlocuzioni, nel 2025 la struttura territoriale competente disponeva l’archiviazione dell’istanza, richiamando la legge n. 166 del 2024 e la circolare attuativa del D.A. 34/GAB del 19.02.2025. Il ricorrente impugnava l’atto e chiedeva il risarcimento del danno da ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Sul primo motivo osserva che, ai sensi dell’art. 36 cod. nav., la decisione in ordine al rilascio della concessione demaniale ha natura ampiamente discrezionale, ma l’ampiezza riguarda l’individuazione dell’uso del bene rispondente all’interesse pubblico. Nella specie l’amministrazione non ha respinto nel merito l’istanza: ne ha disposto l’archiviazione in forza di ragioni tecnico-giuridiche che rendono vincolato l’esito procedimentale, con valore preminente della sopravvenienza normativa.
Da qui la conclusione sull’art. 10-bis legge n. 241/1990. La modifica dell’art. 21-octies operata dal D.L. n. 76/2020 rende non superabile in via processuale l’omissione del preavviso solo per i provvedimenti discrezionali. Quando invece il provvedimento è a contenuto vincolato, opera il primo capoverso della norma, secondo cui non è annullabile l’atto adottato in violazione di norme sul procedimento qualora sia palese che il dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Sul secondo motivo la Corte richiama la costante giurisprudenza amministrativa: la legittimità del provvedimento conclusivo si valuta con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione. Fino al provvedimento definitivo il privato è titolare di una mera aspettativa, non di una situazione consolidata. Il ritardo non sottrae all’amministrazione il potere-dovere di provvedere secondo lo ius superveniens. Le sopravvenienze non alterano i diritti riconosciuti dal giudicato, ma non precludono all’amministrazione di determinarsi in modo conforme allo stato normativo vigente quando la pronuncia abbia imposto soltanto l’obbligo di provvedere, senza esaurirne la discrezionalità. Irrilevante, quindi, che l’inosservanza del termine sia maturata dopo una sentenza passata in giudicato: il privato dispone del rimedio del commissario ad acta.
Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili per difetto di interesse. Il provvedimento è plurimotivato: accertata la legittimità del capo relativo alla sopravvenienza normativa, cade l’interesse a censurare le altre ragioni, poiché dalla loro fondatezza non discenderebbe la caducazione dell’atto.
La domanda risarcitoria è rigettata. Il danno da ritardo non è risarcibile senza prova della spettanza del bene della vita. Il ricorrente non ha dimostrato che l’amministrazione avrebbe dovuto accogliere l’istanza, né gli elementi costitutivi dell’art. 2043 cod. civ., non essendo la mera illegittimità del silenzio presupposto sufficiente. Inammissibile, infine, la domanda proposta solo con memoria difensiva, non potendo questa estendere il thema decidendum.
Nota della Redazione
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