Lottizzazione abusiva e irrilevanza del singolo lotto estraneo al disegno illecito (TAR Toscana n. 1577 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La lottizzazione abusiva lede il potere di pianificazione urbanistica del Comune e va accertata non in modo atomistico, con riferimento alla singola particella, ma nel complesso della vicenda della proprietà originaria illegittimamente frazionata. Ne consegue che il lotto non interessato da manufatti abitativi resta parte integrante del disegno lottizzatorio quando le operazioni cartolari e materiali hanno stravolto la destinazione agricola dell’area. Lo sbancamento e il compattamento dell’intera superficie, non previamente comunicati, fanno perdere al terreno, anche partitamente considerato, la sua originaria funzione agricola. Non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento in relazione alle fattispecie di lottizzazione abusiva.

Il Fatto

La ricorrente acquista un appezzamento di terreno a destinazione agricola nel Comune di Empoli, facente parte di un più vasto fondo frazionato e venduto a lotti. Presenta poi una C.I.L.A. per un piccolo manufatto ad uso deposito attrezzi agricoli e per una recinzione, appoggiati su terreno in precedenza compattato. Nel corso dei lavori il Comune rileva l’esecuzione di uno sbancamento con riporto di materiali, ne ordina l’immediata sospensione e ritiene in corso una lottizzazione abusiva sull’intero complesso dei lotti frazionati.

La ricorrente impugna l’ordinanza sindacale deducendo la carenza di motivazione e di istruttoria, l’estraneità delle proprie opere rispetto alle abusive costruzioni abitative realizzate dagli altri acquirenti e l’omesso avviso di avvio del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge la prima censura muovendo dalla natura della lottizzazione abusiva, fenomeno che lede il potere di pianificazione urbanistico del Comune. Il suo accertamento non può essere condotto in modo atomistico, con riferimento alla singola particella, ma deve investire l’intera vicenda della proprietà originaria illegittimamente frazionata, secondo l’insegnamento di Consiglio di Stato sez. VII n. 10044 del 2023.

Nel caso concreto l’originario terreno è stato frazionato in undici lotti di dimensioni incompatibili con lo sfruttamento agricolo; i singoli appezzamenti sono stati collegati da una strada rudimentale e sulla gran parte di essi sono stati realizzati manufatti ad uso abitativo. Tale assetto costituisce evidente stravolgimento della destinazione agricola impressa allo strumento urbanistico.

Quanto al lotto della ricorrente, esso è stato oggetto di importanti lavori di sbancamento e compattamento che hanno interessato l’intera superficie. Il terreno ha così perduto, anche partitamente considerato, la sua originaria funzione agricola e risulta parte integrante dell’illecito disegno lottizzatorio.

Il secondo motivo è infondato. Il Collegio aderisce all’orientamento prevalente che non ritiene necessaria la comunicazione di avvio del procedimento in relazione alle fattispecie di lottizzazione abusiva (Cons. Stato sez. VI n. 2217 del 2023; Cons. Stato sez. VII n. 11620 del 2022).

La terza censura è respinta per le stesse ragioni: non è possibile scorporare la particella acquistata dal complesso delle operazioni cartolari e materiali che hanno posto in essere la lottizzazione, né gli sbancamenti non comunicati hanno lasciato immutata la natura dell’area. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite.

La ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato: il Collegio liquida al difensore, ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, l’importo di € 3.000,00 oltre CPA e IVA, salva ritenuta d’acconto, già dimidiato ai sensi dell’art. 130 del medesimo d.P.R.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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