Legittimazione al ricorso per accesso edilizio del vicino: vicinitas sufficiente (TAR Toscana n. 1579 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale ai titoli edilizi, il requisito della vicinitas e la deduzione di un’esigenza difensiva connessa alla tutela della proprietà sul fondo limitrofo integrano l’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990. Il principio dell’Adunanza Plenaria n. 22/2021, che esclude la sufficienza della vicinitas ai fini dell’impugnazione dei titoli edilizi da parte del terzo, opera sul piano della legittimazione al ricorso contro il titolo e non su quello dell’accesso. Il giudizio ex art. 116 c.p.a. è giudizio sul rapporto: il giudice accerta la spettanza del diritto all’ostensione, senza estendere la propria valutazione all’utilità effettiva del documento per la difesa, salvo il caso di richiesta manifestamente pretestuosa.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile confinante con un complesso alberghiero, ha chiesto al Comune di Forte dei Marmi la visione e l’estrazione di copia dei titoli edilizi rilasciati alla società controinteressata per un intervento di riqualificazione con modifica di destinazione d’uso da alberghiero a residenziale. A fondamento dell’istanza ha indicato la necessità di difendere il proprio diritto di proprietà sul fondo limitrofo, per l’asserita violazione della normativa sulle distanze.
Il Comune ha rigettato la richiesta, ritenendo insufficiente la mera vicinitas e richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22/2021, oltre a un precedente del medesimo Tribunale. Il ricorrente ha impugnato il diniego chiedendo l’accertamento del diritto all’accesso e la condanna dell’ente all’esibizione e alla consegna della documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica l’azione proposta come actio ad exhibendum, che si risolve in un giudizio sul rapporto giuridico amministrativo e non in una mera impugnazione del diniego. Ne deriva che il giudice deve compiere un giudizio di spettanza, verificando tutti i presupposti legittimanti la richiesta sostanziale di accesso, senza fermarsi al riscontro di legittimità del provvedimento negativo. La giurisdizione esclusiva trova fondamento nell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, del c.p.a.; la giurisprudenza amministrativa richiamata conferma che l’art. 116 c.p.a. impone l’accertamento del diritto all’ostensione.
Passando ai presupposti, il Collegio richiama l’art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990, che esige una richiesta motivata e un interesse diretto, concreto e attuale, e l’art. 24, comma 3, che esclude le istanze volte a un controllo generalizzato dell’amministrazione. Quanto all’accesso difensivo, richiama l’Adunanza Plenaria n. 4/2021: è necessario un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità tra documenti ed esigenza finale, ma l’amministrazione e il giudice non possono svolgere ex ante valutazioni sull’utilità o decisività del documento, salvo l’ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario.
Il punto centrale è la portata dell’Adunanza Plenaria n. 22/2021. Il Collegio la ritiene inconferente: quel principio riguarda la legittimazione del terzo a impugnare il titolo edilizio per lesione dell’interesse legittimo oppositivo, mentre l’accesso attiene a una situazione giuridica strumentale alla tutela di una situazione finale. Il legislatore stesso ha operato il bilanciamento, dando prevalenza alle esigenze difensive rispetto alla riservatezza dei terzi. Il limite per l’amministrazione e per il giudice resta quello della insindacabilità dell’utilità della documentazione ai fini difensivi.
Nel caso concreto il ricorrente ha dimostrato la vicinitas e ha dedotto esigenze difensive connesse all’azione a tutela della proprietà per la violazione delle distanze; ha inoltre avviato i prodromi dell’azione giudiziaria, con il procedimento di mediazione. Il Tribunale non può estendere la propria delibazione all’effettiva utilizzabilità in giudizio dei documenti. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del diniego e ordine al Comune di esibire e rilasciare copia degli atti entro trenta giorni; le spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri, sono poste in solido a carico del Comune e della controinteressata.
Nota della Redazione
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