Requisito di punta non frazionabile legittimo se proporzionato all’appalto (TAR Calabria n. 1834 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti speciali di capacità tecnico-professionale, che possono essere più severi di quelli normativamente previsti purché attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto. È pertanto legittima la clausola del disciplinare che richiede, a pena di esclusione, l’esecuzione nell’ultimo triennio di almeno un contratto c.d. “di punta” di importo pari al 50% del valore del lotto, senza possibilità di frazionamento mediante somma di più contratti di importo inferiore. La non frazionabilità del requisito risponde all’esigenza di garantire un livello qualitativo adeguato alla complessità delle prestazioni e non viola il principio della massima partecipazione, ove siano rispettati i canoni di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 e all’art. 100, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.

Il Fatto

Una società operante nel settore dei dispositivi medici impugnava il bando di una gara regionale centralizzata, suddivisa in sei lotti, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura quadriennale di microinfusori per insulina e sistemi di monitoraggio glicemico, con riferimento al Lotto 3.

La ricorrente censurava, con unico motivo, il punto 6.3 del disciplinare nella parte in cui richiedeva, quale requisito di capacità tecnico-professionale, l’esecuzione nell’ultimo triennio di almeno una fornitura analoga di importo minimo pari al 50% del valore del lotto. Ad avviso della società, la previsione imponeva di dimostrare il requisito mediante un unico contratto, escludendo la somma di più contratti e comprimendo irragionevolmente il favor partecipationis. La stazione appaltante eccepiva in via preliminare la tardività del ricorso e, nel merito, chiedeva il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge anzitutto l’eccezione di tardività. Poiché il termine decadenziale di trenta giorni per l’impugnazione del bando veniva a scadere di sabato, il giudice applica l’art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., che considera la giornata del sabato lavorativa ai fini del regolare svolgimento dell’attività giudiziaria, e ritiene tempestiva la notifica intervenuta il successivo lunedì.

Nel merito, la Corte muove dall’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 e dall’art. 100, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, che consentono alle stazioni appaltanti di introdurre requisiti speciali attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di concorrenti. Richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1048 del 2024 e la delibera ANAC n. 225 del 2024, il collegio ribadisce che l’amministrazione ha interesse a incentivare la partecipazione di soggetti qualificati e dispone di ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti tecnici, anche più rigorosi, purché correlati a circostanze giustificate e funzionali all’interesse pubblico.

La clausola impugnata richiede una fornitura analoga a quella del lotto, di importo minimo pari al 50% del valore del lotto, presso committenti pubblici o privati. Tale scelta è giudicata congrua e proporzionata in ragione delle caratteristiche del servizio e della natura dell’appalto, volto alla conclusione di un accordo quadro. L’idoneità del requisito va valutata ex ante, per assicurare un livello qualitativo adeguato alla complessità delle prestazioni, e la fase esecutiva dell’accordo quadro non incide su tale giudizio.

Il Tribunale esclude poi il contrasto con l’art. 100, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023. L’uso dell’avverbio “almeno” dimostra che è richiesta una prestazione minima unitaria, ma non esclude che le forniture possano essere plurime, purché conformi. La Corte valorizza inoltre il parere di precontenzioso ANAC n. 320 del 2021, secondo cui il requisito del servizio “di punta” non è soddisfatto dalla sommatoria di più servizi di importo inferiore.

Quanto al richiamo comparativo ad altre iniziative di gara, il collegio osserva che il mero riferimento a studi comparativi non integra un autovincolo idoneo a restringere la platea dei partecipanti. Infine, la previsione non viola i principi del risultato e della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023, perché la limitazione della platea è legittima ove non eccessivamente lesiva della concorrenza. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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