Revoca del nulla-osta per difetto della quota riservata ai rifugiati (TAR Toscana n. 1580 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il nulla-osta al lavoro subordinato richiesto dal datore di lavoro usufruendo della quota riservata ai rifugiati o apolidi è legittimamente revocato quando il lavoratore non possiede lo status di rifugiato, ma è titolare di un mero permesso di soggiorno per richiesta di asilo. La rinuncia alla domanda di protezione internazionale, sopravvenuta alla presentazione dell’istanza, non sana il vizio originario: essa colloca l’istanza al di fuori delle quote ordinarie, verificatesi già esaurite. Il datore di lavoro sopporta le conseguenze dell’erronea indicazione dello status nella domanda telematica, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile su un titolo rilasciato in difetto del presupposto dichiarato.

Il Fatto

Il datore di lavoro ricorrente presentava in data 04.12.2023 domanda di nulla-osta nell’ambito della procedura per decreto flussi, per l’assunzione di un lavoratore come collaboratore familiare. In sede di compilazione telematica indicava lo status di rifugiato del lavoratore. Il nulla-osta veniva rilasciato il 20.06.2024.

In data 01.08.2024 lo Sportello Unico per l’Immigrazione comunicava il preavviso di revoca, fondato sul parere negativo della Questura: il lavoratore risultava già presente in Italia, titolare di permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico. Il lavoratore rinunciava quindi a tale permesso il 06.08.2024, e il datore presentava memoria difensiva il 10.08.2024. Con provvedimento del 12.09.2024 la Prefettura revocava il nulla-osta, sul rilievo della carenza ab origine del requisito dell’art. 22, comma 2, D. Lgs. n. 286/1998. Contro tale revoca è proposto il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il gravame muovendo da un accertamento in fatto ritenuto pacifico, perché non contestato: al momento dell’inserimento della domanda il datore aveva selezionato lo status di rifugiato, così beneficiando dell’unica quota assegnata alla Provincia di Livorno per i rifugiati. Gli altri cinquantacinque posti destinati ai lavori domestici per non rifugiati risultavano, invece, già esauriti.

La difesa del ricorrente si fondava sul DPCM 27.09.2023, che all’art. 6, comma 4, lett. b) consente l’assunzione di rifugiati e apolidi e la conversione di permessi già esistenti. Il Collegio non nega tale possibilità in astratto, ma la ritiene irrilevante rispetto al vizio riscontrato: la questione non attiene all’ammissibilità dell’assunzione, bensì alla collocazione dell’istanza nel sistema delle quote.

Il passaggio decisivo è la valenza attribuita alla rinuncia del 06.08.2024 alla domanda di protezione internazionale. Per il Tribunale, essa produce l’effetto di ricondurre l’istanza nell’ambito delle quote ordinarie, ormai esaurite. Il lavoratore, del resto, non aveva mai conseguito lo status di rifugiato: era titolare di un permesso semestrale per richiesta asilo, in attesa della valutazione della Commissione Territoriale.

Il Collegio non riconosce tutela all’affidamento invocato dal ricorrente. L’errore nella compilazione della domanda è imputabile al datore di lavoro, che dell’indicazione ha beneficiato per l’inserimento in quota. Il titolo rilasciato in difetto del presupposto dichiarato non può fondare alcuna aspettativa qualificata.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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