Rinuncia irrituale in udienza e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sicilia n. 3576 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso formulata dal difensore in udienza, ove non rivesta le formalità di cui all’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm., non è idonea a determinare l’estinzione del giudizio. Tuttavia, l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. consente al giudice di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Tale norma si applica anche all’atto di rinuncia irrituale. Ne consegue la definizione del giudizio con sentenza dichiarativa dell’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese ove ricorrano ragioni di complessità delle questioni.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo notificato e depositato il 20 maggio 2021, il provvedimento con cui il Prefetto di Catania ha applicato, per la durata di sei mesi prorogabili, la misura prevista dall’art. 32, comma 8, d.l. n. 90/2014, con nomina di un esperto, unitamente alla nota ANAC di proposta e agli atti presupposti. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 1° settembre 2021 e depositato il 6 settembre 2021, la società ha impugnato anche il successivo provvedimento prefettizio di rideterminazione del compenso dell’esperto.
Si sono costituiti il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Catania e l’ANAC, chiedendo l’inammissibilità o il rigetto e, in subordine, la declaratoria di improcedibilità. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 14 ottobre 2024, il difensore della società ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la rinuncia dichiarata in udienza dal difensore non può considerarsi ritualmente formulata ai sensi dell’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm., mancando le formalità di legge. La questione giuridica attiene pertanto alla possibilità di valorizzare comunque tale manifestazione ai fini della definizione del giudizio.
Il Tribunale richiama l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che consente al giudice di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e anche dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La norma, secondo la giurisprudenza richiamata, si applica al caso dell’atto di rinuncia irrituale.
Su questo punto il Collegio cita espressamente T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 13 settembre 2024, n. 2551, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, 28 maggio 2024, n. 1625 e T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV bis, 8 marzo 2024, n. 4764, a conferma dell’orientamento costante.
Applicando il principio al caso concreto, la rinuncia resa in sede di udienza dal difensore della parte ricorrente indica con evidenza la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Da ciò deriva la definizione del giudizio con sentenza dichiarativa dell’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., sia per il ricorso introduttivo sia per i motivi aggiunti.
Quanto alle spese, il Collegio ravvisa la complessità e la natura interpretativa di alcune questioni sottese all’impugnazione, e dispone pertanto l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti. La sentenza ordina l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati.
Nota della Redazione
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