Canone concessione stadio e diritti tv rilevano per riduzione Covid (Cons. Stato n. 1606 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo della riduzione del canone di concessione di un impianto sportivo comunale, prevista da clausola convenzionale per la limitazione dell’utilizzo dello stadio non imputabile al concessionario, rientrano nella nozione di incassi anche i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi relativi alle competizioni nazionali e internazionali. Tali proventi sono correlati all’utilizzo del bene in concessione, poiché le riprese si effettuano all’interno dello stadio e la partecipazione ai campionati presuppone la disponibilità di un impianto omologato. L’art. 12 della Convenzione, che autorizza l’installazione degli impianti di ripresa, conferma l’interpretazione sistematica delle clausole. Il meccanismo di riequilibrio opera a fronte di una riduzione dei ricavi complessivi del concessionario: se i maggiori introiti da diritti televisivi compensano il calo della biglietteria, l’equilibrio economico resta invariato. La rideterminazione del canone è atto di gestione di competenza dirigenziale e non modifica unilaterale della convenzione.
Il Fatto
La società concessionaria dell’uso e della gestione dello stadio comunale, insieme ad altro club, chiede al Comune una rideterminazione in riduzione del canone per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021, a fronte delle limitazioni all’accesso imposte nel periodo pandemico. La clausola convenzionale richiamata prevede che la limitazione dell’utilizzo dello stadio per causa non imputabile al concessionario, protratta oltre trenta giorni consecutivi, comporti una riduzione del canone proporzionale alla riduzione degli incassi rispetto all’ultimo anno di pieno utilizzo.
Il Comune adotta la determinazione dirigenziale di riduzione includendo nel calcolo anche i proventi da diritti televisivi, da partite nazionali e internazionali. Il TAR Lombardia respinge il ricorso. La società appella deducendo tre motivi: erronea individuazione della base di calcolo, incompetenza del dirigente per asserita modifica convenzionale, errore nel computo dei ricavi da gare amichevoli disputate fuori stadio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo, articolato nella contestazione della nozione di incassi. L’argomento decisivo è che le concessionarie, per tutto il periodo in contestazione, hanno comunque utilizzato lo stadio per la propria attività sportiva, portando a termine campionati e tornei e beneficiando delle utilità del bene pubblico. Fra gli incassi collegati a tale utilizzo rientrano gli introiti da cessione dei diritti televisivi, che prescindono dalla presenza del pubblico.
Il percorso argomentativo si fonda sull’interpretazione sistematica della Convenzione: l’art. 12 attribuisce alle concessionarie la facoltà di consentire alle emittenti l’installazione di impianti di ripresa, rendendo possibile la trasmissione delle partite, attività fonte di ricavi da computare nel canone. La disciplina economica complessiva dell’atto resta così ricondotta all’affidamento della concessione e alle facoltà connesse, compreso lo sfruttamento televisivo.
Quanto al d. lgs. n. 9 del 2008, la Corte ritiene le censure infondate: la normativa mira a riequilibrare la distribuzione delle risorse tra club e non snatura la natura dei proventi, legati alle competizioni e all’utilizzo del bene. Il Collegio valorizza i dati di bilancio richiamati: a fronte dell’azzeramento dei ricavi da biglietteria, i proventi televisivi sono cresciuti in modo rilevante nella stagione giocata a porte chiuse. La quota distribuita per radicamento sociale tiene conto del numero di spettatori delle stagioni precedenti e la disponibilità di uno stadio capiente incide su tale voce.
Analogo ragionamento vale per i premi delle competizioni UEFA. La Corte respinge l’obiezione secondo cui le partite si sarebbero potute disputare nei campi di allenamento: l’osservazione è irrilevante perché gli incontri si sono sempre svolti nello stadio, e comunque quei terreni non sono omologati secondo le normative federali e UEFA.
Il quadro si chiude con l’art. 216 del d.l. n. 34 del 2020, che sancisce il principio del riequilibrio delle condizioni economiche originarie: poiché l’incremento dei proventi televisivi ha mantenuto sostanzialmente invariato l’equilibrio, la rideterminazione appare logica e ragionevole. Respinto anche il motivo sull’incompetenza, poiché la determinazione costituisce atto di gestione dirigenziale e non modifica convenzionale. Il terzo motivo cade perché i ricavi da amichevoli fuori casa non risultano da voci distinte di bilancio e il Comune non poteva computarli.
Nota della Redazione
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