Divieto di detenzione armi: la condanna penale impone istruttoria autonoma (TAR Lombardia n. 141 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di divieto di detenzione di armi la pubblica amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare gli elementi rilevanti ai fini dell’affidabilità del soggetto, potendo trarre indici negativi anche da reati che non implicano l’uso delle armi, come la guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), c.d.s. Tale discrezionalità deve però essere esercitata all’esito di un’adeguata istruttoria, di cui il provvedimento deve dare contezza nella motivazione, sì da consentire il controllo giurisdizionale di ragionevolezza e logicità. Non è sufficiente il mero richiamo a una condanna o a una pendenza penale: la funzione valutativa dell’amministrazione non può essere abdicata e pretende un autonomo giudizio. Un episodio isolato connotato da colpa lieve o da disvalore contenuto non giustifica da solo la prognosi di inaffidabilità, che deve fondarsi su ulteriori circostanze esplicitate. La motivazione non può essere integrata in giudizio con una produzione postuma dell’amministrazione.
Il Fatto
Con istanza del 14.04.2021 il ricorrente chiedeva al Prefetto di Brescia la revoca del divieto di detenzione di armi disposto nel 2019, a seguito del deferimento per guida in stato di ebbrezza. Il procedimento penale si era chiuso con decreto penale di condanna al pagamento dell’ammenda, con applicazione della sospensione della patente; l’ammenda era stata pagata e la patente restituita dopo il periodo di sospensione.
Il Prefetto respingeva l’istanza con provvedimento del 10.05.2021. Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, deducendo eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione. In vista dell’udienza la Prefettura depositava una nota con cui segnalava un nuovo deferimento del ricorrente, per il medesimo reato, conclusosi poi con decreto di archiviazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso sotto il profilo del difetto di motivazione e del difetto di istruttoria. Muove dal riconoscere l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella individuazione e valutazione degli elementi rilevanti per l’affidabilità, potendo trarre argomenti prognostici negativi anche da reati che non implicano l’uso delle armi.
Tale discrezionalità, però, deve essere esercitata all’esito di un’adeguata e puntuale istruttoria, di cui occorre dare contezza nella motivazione per consentire il controllo di ragionevolezza e logicità. Il Collegio richiama l’orientamento della Sezione secondo cui non basta il mero richiamo a una condanna o a una pendenza: la funzione valutativa non può essere abdicata e richiede un autonomo giudizio. Con riguardo specifico alla guida in stato di ebbrezza, richiama la giurisprudenza amministrativa per cui un episodio isolato va valutato con estrema cautela, e la prognosi negativa deve fondarsi su altre circostanze, esplicitate nel provvedimento.
Nel caso concreto il provvedimento impugnato si fonda su un mero automatismo conseguente alla commissione del reato, senza adeguata istruttoria e senza dar conto degli elementi e delle circostanze del caso concreto. Dalla motivazione non emergono neppure le circostanze di fatto della commissione del reato, così restando impedito il vaglio sulla idoneità del singolo episodio a giustificare il giudizio di inaffidabilità.
Non può sopperire al difetto la nota depositata dalla Prefettura il 30.10.2023. Essa è tardiva rispetto al termine di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. e costituisce una integrazione giudiziale postuma della motivazione, inammissibile secondo il costante orientamento giurisprudenziale. L’amministrazione, peraltro, non indica le ragioni dell’archiviazione del nuovo procedimento, da valutare ai fini del giudizio di cui all’art. 39 T.U.L.P.S..
Il ricorso è quindi accolto nei limiti della motivazione, fermo restando il potere della Prefettura, all’esito di una completa istruttoria, di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni anche alla luce delle sopravvenienze. Le spese sono compensate per la particolare natura della controversia.
Nota della Redazione
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