Silenzio della P.A. e sopravvenuto difetto di interesse alla pretesa sostanziale (TAR Puglia n. 1616 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sul silenzio-inadempimento, il sopravvenuto riscontro espresso dell’amministrazione, anche se tardivo e adottato dopo la proposizione del ricorso, determina l’improcedibilità della domanda per difetto sopravvenuto di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm. La risposta assume carattere finale ove l’amministrazione non rappresenti la necessità di ulteriori adempimenti. La domanda di accertamento della fondatezza della pretesa ex art. 31, co. 3, cod. proc. amm. e di condanna all’adozione del provvedimento sostanziale è rigettata quando la disciplina attuativa dello strumento urbanistico subordina l’acquisto dell’area alla presentazione, da parte del privato, di un atto unilaterale d’obbligo propedeutico alla determinazione del prezzo.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un terreno sito nel Comune di Leverano, acquistato nel 2020, ricompreso nel Piano di Recupero del Comparto 5 adottato con delibera consiliare n. 79 del 12 ottobre 1995. Al lotto il Piano attribuisce la destinazione a verde attrezzato, con conseguente obbligo di acquisto dell’area da parte del Comune.
Con istanza del 2 febbraio 2022 il ricorrente ha segnalato due profili: l’errata intestazione nominativa e l’errata numerazione catastale della particella all’interno del Piano, nonché il mancato acquisto dell’area. Ha chiesto la rettifica degli errori materiali e l’acquisizione dell’area secondo le previsioni del Piano. A fronte del mancato riscontro ha proposto ricorso, chiedendo l’accertamento del silenzio-inadempimento, la condanna a provvedere e il riconoscimento della fondatezza della pretesa dedotta. Il Comune, non costituito, ha depositato una nota di riscontro il 16 maggio 2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di irritualità della nota comunale, sollevata dal ricorrente per l’assenza di difensore costituito. Il deposito è ammissibile in forza dell’art. 46, co. 2, cod. proc. amm.: l’amministrazione può depositare documentazione utile al giudizio anche senza formale costituzione, essendo la difesa tecnica necessaria solo ove intenda svolgere attività difensiva.
Nel merito, la domanda di accertamento del silenzio e di condanna all’adozione di un provvedimento espresso è dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Dalla nota del 16 maggio 2022 emerge che il Comune ha riconosciuto l’errore di individuazione e intestazione della particella e ha manifestato la disponibilità ad attuare le previsioni del Piano. È così venuta meno l’inerzia procedimentale.
Il Collegio esclude il carattere meramente interlocutorio della nota: il Comune non ha rappresentato la necessità di ulteriori azioni, sicché la risposta assume valore finale rispetto all’istanza. Il venir meno dell’interesse determina l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.
Resta la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa e di condanna all’acquisizione dell’area, che il Collegio rigetta. L’art. 13 delle norme di attuazione del Piano disciplina la cessione mediante un atto unilaterale d’obbligo, il cui modello è allegato in atti e la cui compilazione è rimessa alla parte interessata, che deve trasmetterlo al Comune.
Pertanto, riconosciuto l’errore e manifestata la disponibilità all’acquisto, spetta al ricorrente dare avvio al procedimento mediante la presentazione dell’atto unilaterale. Solo successivamente le parti procederanno alla determinazione del prezzo di cessione e al perfezionamento dell’acquisto. Da ciò discende l’infondatezza della domanda di diretta condanna dell’amministrazione. Le spese sono dichiarate irripetibili in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione e dei controinteressati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.