Inammissibile l’ottemperanza del giudicato del giudice del lavoro contro società in house (TAR Calabria n. 1412 del 03.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza nei confronti di un soggetto privato è ammessa, in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, solo quando il giudicato da eseguire provenga dal giudice amministrativo. Se l’ottemperanza riguarda un giudicato del giudice ordinario nei confronti di un ente di diritto privato, mancano le esigenze di effettività e di concentrazione che giustificano il rimedio. La natura di società in house non deroga a tale conclusione, perché l’art. 7, comma 2, c.p.a. e l’art. 1, comma 1-ter, legge n. 241/1990 equiparano il privato alla pubblica amministrazione solo nei casi previsti dalla legge e per l’attività amministrativa concretamente esercitata. In materia di rapporto di lavoro e conseguenze patrimoniali la società partecipa agisce con poteri di matrice privatistica.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza del 17 marzo 2017, n. 590, divenuta definitiva per il rigetto del ricorso per cassazione, ha riconosciuto al ricorrente il diritto all’inquadramento nell’ottava categoria con decorrenza dal 12.5.1991 e ha condannato la società a corrispondere le differenze stipendiali, oltre interessi e rivalutazione.

Il ricorrente ha dedotto che la società, pur avendo pagato le somme entro il 13 luglio 2017, non ha dato corso all’inquadramento e ai benefici conseguenti. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ex art. 117 c.p.a., dapprima davanti alla sezione staccata, poi riassunto davanti alla sede di Catanzaro dopo la declaratoria di incompetenza. La società ha resistito eccependo l’insussistenza dei presupposti del rimedio e l’avvenuta soddisfazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione dell’esperibilità dell’ottemperanza contro una società partecipata da amministrazioni pubbliche, qualificabile come in house. Richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 502, che ammette il rimedio verso soggetti privati ma lo limita ai soli casi in cui il giudicato promani dal giudice amministrativo. Quando invece l’ottemperanza riguarda un giudicato ordinario, le esigenze di effettività e concentrazione non sono ravvisabili e la soluzione deve essere opposta.

Tale esito non muta per le società in house. Il Collegio richiama il quadro normativo: l’art. 7, comma 2, c.p.a. equipara alla pubblica amministrazione i soggetti ad essa equiparati o tenuti al rispetto dei principi del procedimento, e l’art. 1, comma 1-ter, legge n. 241/1990 impone ai privati preposti all’esercizio di attività amministrative il rispetto di quei principi. Ne deriva che l’equiparazione opera solo nei casi previsti dalla legge e in relazione all’attività amministrativa effettivamente svolta.

Manca, osserva il TAR, una norma che estenda in via generale l’equiparazione alle società partecipate, e nel caso concreto il giudicato riguarda il rapporto di lavoro e le relative conseguenze patrimoniali, ambito in cui la società esercita poteri privatistici. Sul punto richiama Cass. civ., Sez. Un., 22 febbraio 2019, n. 5346: la partecipazione pubblica non muta la natura privatistica della società, che opera nell’esercizio della propria autonomia negoziale, mentre l’ente pubblico può influire sul suo funzionamento solo nella veste di socio e con gli strumenti del diritto societario.

Il Collegio richiama anche Cass. civ., Sez. Un., 7 febbraio 2017, n. 3196: chi persegue l’interesse pubblico tramite lo strumento privatistico assume i rischi connessi, compresa l’assoggettabilità a fallimento, in ossequio ai principi di uguaglianza, affidamento e concorrenza. Su queste basi condivide la lettura restrittiva già seguita da TAR Sicilia – Palermo, Sez. I, 24 maggio 2021, n. 1660.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. La complessità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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