Provvedimento tardivo chiude il procedimento e rende improcedibile il ricorso per silenzio (TAR Abruzzo n. 161 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per silenzio è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, prima della decisione, adotti un provvedimento espresso che definisca l’istanza del privato. La circostanza che il provvedimento consista nel rilevare il mutamento della struttura e nell’invitare l’istante a presentare una domanda attualizzata non elide la natura provvedimentale dell’atto, poiché ogni istanza di accreditamento si riferisce a una specifica struttura sanitaria. Il termine per provvedere decorre ex novo dalla data di presentazione della nuova domanda. La compensazione delle spese è giustificata dalla difesa meramente di stile dell’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente è una struttura sanitaria privata autorizzata in via definitiva all’esercizio dell’attività di dialisi ambulatoriale e provvisoriamente accreditata dalla Regione Abruzzo presso la sede di Martinsicuro. Con istanza del 6 ottobre 2009 ha chiesto l’accreditamento definitivo per quattordici posti letto di terapia dialitica. Nel 2017 ha domandato il trasferimento dell’attività presso nuovi locali nel Comune di Tortoreto, trasferimento autorizzato dal Comune nel 2019.
Non avendo ottenuto alcuna risposta sull’istanza del 2009, riattivata con nota del 27 settembre 2024, la società ha proposto ricorso per silenzio, chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo di rilascio del provvedimento formale ai sensi dell’art. 12 della L.R.A. n. 32/2007.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, a ridosso dell’udienza, la Regione ha adottato la nota n. 118537/25 del 24 marzo 2025, con cui ha dichiarato che l’istanza di accreditamento «non può avere corso» in quanto riferita alla struttura di Martinsicuro, mentre l’attività è stata trasferita nel Comune di Tortoreto, invitando pertanto l’istante a trasmettere la domanda già presentata nel 2009 attualizzata e completa della documentazione prescritta.
Secondo il Tribunale, tale nota chiude di fatto il procedimento attivato nel 2009. Il mutamento della struttura rende la domanda originaria non più riferibile all’odierno oggetto dell’accreditamento, poiché la sede di Martinsicuro non esiste più.
Il percorso argomentativo si fonda su un principio di carattere generale: ogni istanza di accreditamento si riferisce necessariamente a una specifica struttura sanitaria. Se la struttura cambia, il soggetto istante è tenuto a presentare una nuova domanda contenente tutte le indicazioni relative alla nuova sede. Il termine per provvedere decorre quindi unicamente dalla data di proposizione della nuova domanda.
Ne consegue che il contestato silenzio è venuto meno per effetto di una pronuncia espressa dell’amministrazione. Il ricorso introduttivo è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono integralmente compensate, anche in ragione della difesa meramente di stile spiegata dalla Regione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.