Accesso difensivo e obbligo di esibizione integrale dei documenti sanitari (TAR Basilicata n. 541 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 deve essere garantito all’interessato in relazione a tutti i documenti necessari alla cura e alla difesa dei propri interessi giuridici, senza che l’amministrazione possa limitarsi a un’esibizione parziale della documentazione richiesta. La consegna di una parte degli atti, ancorché concernenti il provvedimento impugnato, non soddisfa l’onere di trasparenza imposto dalla legge, ove l’istanza abbia ad oggetto una pluralità di documenti specificamente individuati. In caso di contestazione sull’effettiva ottemperanza all’istanza, il giudice può disporre una verificazione volta ad accertare quali documenti siano stati realmente esibiti e quali, invece, siano stati illegittimamente sottratti all’accesso, con conseguente ordine di esibizione integrale.
Il Fatto
Una lavoratrice, infermiera presso un’unità operativa di endoscopia digestiva, aveva visto revocata l’indennità di rischio radiologico con provvedimento del 18.5.2025 per mancato possesso dei requisiti previsti dal regolamento aziendale. Ritenendo illegittima la revoca, aveva presentato un’istanza di accesso il 24.7.2025, chiedendo l’esibizione di una serie di documenti, tra cui relazioni illustrative della Commissione per il Rischio Radiologico, verbali delle riunioni, schede di monitoraggio dosimetrico e il Documento di Valutazione dei Rischi.
Avendo l’amministrazione lasciato decorrere i termini senza riscontrare pienamente l’istanza, la ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. avverso il silenzio rigetto, notificato il 12.9.2025. Successivamente, l’azienda aveva consegnato parte della documentazione, ma la ricorrente aveva dedotto la mancata esibizione di numerosi atti, contestando la parzialità dell’accesso consentito.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha rilevato che, ai fini del decidere, risulta necessario accertare l’effettiva portata dell’ottemperanza all’istanza di accesso, atteso che la ricorrente aveva specificamente indicato i documenti che riteneva non consegnati. In particolare, la contestazione riguardava la mancata esibizione delle relazioni illustrative della Commissione, dei verbali e degli atti istruttori, del Documento di Valutazione dei Rischi e dei certificati dell’Esperto di Radioprotezione.
Il Collegio ha quindi ritenuto indispensabile acquisire una relazione di chiarimenti dal Direttore Generale dell’azienda, affinché lo stesso specifichi se l’accesso sia stato effettivamente concesso per tutti i documenti richiesti e, in caso negativo, indichi distintamente quali atti non siano stati esibiti e le ragioni della sottrazione all’accesso.
La decisione si fonda sul principio che l’accesso difensivo non può essere compresso se non nei limiti strettamente necessari e che l’amministrazione ha l’onere di dimostrare l’avvenuta esibizione completa dei documenti richiesti. L’ordine istruttorio è funzionale a verificare la sussistenza di un eventuale inadempimento e a garantire l’effettività del diritto di difesa della ricorrente, che necessita della documentazione per contestare la revoca dell’indennità.
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Nota della Redazione
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