Accorpamento al demanio stradale: consenso del proprietario e prova del ventennio (TAR Abruzzo n. 160 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 31, commi 21 e 22, legge n. 448/1998 subordina l’accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico al ricorrere di due condizioni concorrenti: l’acquisizione del consenso degli attuali proprietari e l’utilizzazione pubblica ininterrotta da oltre venti anni. Il mancato dissenso e la tolleranza dell’occupazione non integrano il consenso richiesto dalla norma, perché esprimono una condotta diversa dalla manifestazione di volontà di trasferimento gratuito del bene. Il provvedimento di acquisizione che ometta di accertare l’epoca dell’occupazione e di dare conto degli adempimenti istruttori previsti dall’atto di indirizzo dell’ente è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione. Le domande riconvenzionali del Comune volte ad accertare l’usucapione e la natura vicinale ad uso pubblico della strada esulano dalla giurisdizione amministrativa, involgendo diritti soggettivi devoluti al giudice ordinario.

Il Fatto

I ricorrenti, aventi causa per successione di un terreno identificato al Catasto del Comune di Tortoreto, apprendono nel febbraio 2021 che il bene era stato acquisito al patrimonio civico dell’ente con determinazione n. 5 del 23.01.2020, adottata in esecuzione di una precedente deliberazione di Giunta. Ottenuta copia degli atti in sede di accesso documentale, propongono ricorso articolando tre censure: violazione dell’art. 31, comma 21, legge n. 448/1998 per assenza del consenso; difetto di istruttoria e di motivazione sull’intervenuta usucapione; illegittimità dell’espropriazione larvata in contrasto con il protocollo addizionale alla CEDU.

Il Comune resiste eccependo la tardività del gravame e la carenza di interesse, proponendo ricorso incidentale condizionato per l’accertamento dell’usucapione, della natura vicinale ad uso pubblico della strada e la condanna dei proprietari alla compartecipazione delle spese di manutenzione. Il giudizio giunge alla decisione dopo la riassunzione conseguente alla declinatoria di giurisdizione annullata in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità. Richiamato l’art. 21-bis legge n. 241/1990, rileva che il provvedimento limitativo della sfera giuridica acquista efficacia con la comunicazione individuale al destinatario, individuabile attraverso gli estremi catastali riportati nell’atto. La notifica personale era quindi possibile e doverosa, in analogia con l’art. 3 d.P.R. n. 327/2001. Il termine decorre dalla piena conoscenza dell’atto e del suo titolo, acquisita solo con l’accesso: la mera notizia del trasferimento non basta.

Infondata è anche l’eccezione di carenza di interesse: l’annullamento restituirebbe la titolarità del suolo, con la connessa facoltà di agire a tutela del diritto, a prescindere dalla destinazione urbanistica o dall’occupazione con opere di viabilità.

Nel merito il ricorso è accolto. Il primo e il secondo motivo sono fondati e assorbenti. Il Comune non ha ottenuto né richiesto il consenso dei proprietari: il mancato dissenso non è equipollente, perché tollerare la realizzazione di una strada è cosa diversa dal manifestare la volontà di trasferire gratuitamente il fondo.

Quanto alla seconda condizione, dalla motivazione della determinazione non risulta accertato che la particella fosse occupata da opere di viabilità pubblica già venti anni prima. La deliberazione di Giunta n. 320/2011 dettava specifiche modalità di verifica — rappresentazione a strada nella cartografia anteriore al 1990, consultazione dell’elenco delle vie, destinazione a viabilità secondo lo strumento urbanistico — a nessuna delle quali l’atto impugnato fa cenno. Gli ulteriori documenti prodotti dal Comune non colmano il deficit istruttorio.

Sul ricorso incidentale il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione. La domanda di usucapione presuppone l’affermazione di un diritto di proprietà iure privatorum, non la cognizione di attività di funzione pubblica (Corte cost. n. 191/2006). Analogamente, l’accertamento della natura vicinale ad uso pubblico della strada investe diritti soggettivi devoluti al giudice ordinario, in continuità con Cass. civ. Sez. Un. n. 17104 del 2024. La domanda accessoria di compartecipazione alle spese di manutenzione segue la sorte della principale. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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