Gestione autonoma del servizio idrico: serve il consenso dell’Autorità d’ambito (Cons. Stato n. 161 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rinvio operato dall’art. 147, comma 2-bis, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 all’art. 148, comma 5, del medesimo decreto deve intendersi riferito alla formulazione novellata dal d.lgs. n. 4/2008, non a quella originaria. Ne consegue che la salvaguardia della gestione autonoma del servizio idrico integrato nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti presuppone il previo consenso dell’Autorità d’ambito e la gestione dell’intero servizio. Tale consenso non può formarsi per silentium, poiché l’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990 esclude il silenzio assenso in materia di ambiente e salute pubblica. Il principio di unicità della gestione costituisce la regola, mentre la gestione autonoma è eccezione di carattere tassativo, non estensibile oltre il perimetro fissato dal legislatore.
Il Fatto
Il Comune appellante è un piccolo comune montano abruzzese che ha storicamente gestito in forma autonoma il servizio idrico integrato, avvalendosi delle deroghe previste dalla normativa statale. Nel 2022 l’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato ha avviato il procedimento di verifica dei requisiti per la deroga alla gestione unitaria e, con delibera, ha negato il riconoscimento della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 147, comma 2-bis, lett. a) e b), d.lgs. n. 152/2006.
Il Comune ha impugnato la delibera e il parere ministeriale richiamato, ma il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso con condanna alle spese. Proposto appello, la questione centrale verte sull’interpretazione del rinvio normativo e sulla necessità del consenso dell’Autorità d’ambito per le gestioni avviate prima del 2008.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando la propria precedente pronuncia di Sez. IV n. 1115 del 2024, dalla quale emerge il principio di ordine generale, testualmente espresso dall’art. 149-bis, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, di unicità della gestione: la gestione accentrata è la regola, quella autonoma l’eccezione.
Quanto al primo motivo, il Collegio non condivide la tesi secondo cui il richiamo all’art. 148, comma 5, andrebbe riferito alla formulazione originaria. Dopo la novella del 2008, per i comuni montani fino a 1.000 abitanti la deroga richiedeva il possesso di entrambi i requisiti: gestione dell’intero servizio e consenso dell’Autorità d’ambito. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ., Sezioni Unite, n. 11359 del 2020 e osserva che l’opposta lettura renderebbe la modifica del 2008 priva di applicazione pratica.
Il riferimento alla Corte costituzionale n. 65/2019 non è ritenuto dirimente: la Consulta ha escluso l’estensione retroattiva del requisito del consenso alle gestioni pregresse, ma non ha legittimato la prosecuzione delle gestioni autonome prescindendo dalle modifiche medio tempore intervenute. Il Collegio prende atto del diverso orientamento di Sez. IV n. 8971 del 2025, ma dichiara di aderire al proprio precedente, giudicato più conforme alla lettera e alla ratio delle norme.
Quanto al preteso consenso per silentium, l’inerzia dell’Autorità non assume rilievo: la deroga alla gestione accentrata è ammissibile solo nei casi tassativi e l’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990 esclude il silenzio assenso in materia di ambiente.
Sul secondo ordine di censure, il Collegio ribadisce che per gestioni esistenti si intendono solo quelle riconducibili a legittima assunzione del servizio, non quelle di mero fatto. I requisiti della lett. b) devono sussistere contestualmente. Le perdite idriche risultano sostanzialmente non contestate e non dirimenti le deduzioni formali sull’adesione allo schema di convergenza. Manca l’autorizzazione allo scarico e quella al prelievo, dato non compatibile con una gestione efficiente. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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