Deroga alla gestione unitaria del servizio idrico e consenso dell’Autorità d’ambito (Cons. Stato n. 162 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rinvio operato dall’art. 147, comma 2-bis, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 all’art. 148, comma 5, del medesimo decreto deve intendersi riferito alla formulazione novellata dal d.lgs. n. 4/2008, e non a quella originaria. Ne consegue che la deroga alla gestione unitaria del servizio idrico integrato, in favore dei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, presuppone il possesso di entrambi i requisiti: la gestione dell’intero servizio e il previo consenso dell’Autorità d’ambito. La modifica del 2008 non può essere estesa retroattivamente alle gestioni pregresse, ma neppure può essere neutralizzata: diversamente, essa resterebbe priva di applicazione pratica. Il consenso non può formarsi per silentium, poiché in materia ambientale il silenzio assenso è escluso dall’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990. Le deroghe alla gestione unitaria hanno carattere tassativo.

Il Fatto

Un comune montano abruzzese, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, gestiva in forma autonoma il servizio idrico integrato. L’ente regionale d’ambito, all’esito di un procedimento avviato nel marzo 2022, ha negato il riconoscimento dei presupposti per la prosecuzione autonoma, ritenendo da un lato assente il consenso dell’Autorità d’ambito richiesto dalla lett. a), dall’altro non dimostrati i requisiti di efficienza e tutela del corpo idrico di cui alla lett. b).

Il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso del comune, che ha proposto appello. Nel giudizio si sono costituiti l’ente d’ambito e il gestore unico in house, sostenendo l’inderogabilità del principio di unicità gestionale. Il comune ha dedotto l’errata interpretazione del rinvio normativo, la formazione del consenso per silentium e, in via subordinata, la sussistenza dei requisiti di qualità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’impianto del d.lgs. n. 152/2006 e richiama un proprio precedente, la Sez. IV n. 1115 del 2024, dal quale emerge il principio di unicità della gestione, testualmente espresso dall’art. 149-bis: la gestione accentrata è la regola, quella autonoma l’eccezione.

Sul primo motivo, la tesi dell’appellante non è condivisa. Il legislatore del 2014, richiamando l’art. 148, comma 5, non poteva riferirsi alla versione originaria, che rendeva facoltativa l’adesione alla gestione unica senza alcun atto dell’ente di governo. La novella del 2008 ha invece subordinato la facoltatività alla gestione dell’intero servizio e al previo consenso dell’Autorità d’ambito. Accogliere la tesi opposta renderebbe la modifica priva di applicazione pratica. Il Collegio aderisce alla lettura fatta propria da Cass. Sez. Un. n. 11359 del 2020.

Quanto alla Corte cost. n. 65/2019, il richiamo non è dirimente. La Consulta ha escluso l’estensione retroattiva del requisito del consenso alle gestioni avviate prima del 2006, ma ha valutato la norma regionale in relazione all’ultima formulazione dell’art. 148, comma 5, senza legittimare la prosecuzione autonoma a prescindere dalle modifiche intervenute.

Il Collegio prende espressamente le distanze dalla Sez. IV n. 8971 del 2025, che aveva valorizzato il dato formale delle delibere comunali non contrastate dall’Autorità. Ribadisce invece l’adesione all’orientamento conforme alla lettera e alla ratio delle norme.

Quanto al silenzio assenso, la difesa del comune non regge: l’inerzia dell’amministrazione non assume rilievo significativo, poiché l’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990 esclude l’istituto in materia di ambiente e salute pubblica. Infine, sulla lett. b), i rilievi sostanziali dell’ente d’ambito — perdite idriche, mancata installazione dei contatori, assenza di autorizzazioni allo scarico e al prelievo, omesso rispetto dei criteri ARERA — non sono superati dalle deduzioni formali. Le caratteristiche legittimanti devono sussistere contestualmente e le deroghe non si estendono oltre il perimetro legislativo. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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