Terzo condono in zona vincolata: sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 1621 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio previsto dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate su immobili sottoposti a vincolo relativo, oltre che assoluto. L’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama integralmente la disciplina statale e non ammette varianti interpretative che estendano la sanatoria ai vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 252/2022. Nelle aree vincolate restano sanabili i soli interventi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, sempre che sussistano congiuntamente le condizioni di legge. È esclusa la sanatoria di ogni intervento comportante creazione di nuovi volumi o superfici, valutati in senso paesaggistico e quindi comprensivi dei volumi tecnici e delle superfici non destinate a spazi chiusi.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha respinto la richiesta di nulla-osta paesaggistico avanzata dal Comune nell’ambito di una domanda di condono. L’istanza riguardava l’ampliamento e il recupero del piano sottotetto ai fini abitativi di un immobile sito in zona vincolata del territorio di Taormina. La domanda era stata presentata ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 e inoltrata alla Soprintendenza nel 2012.
Il diniego richiama la circolare assessoriale n. 2 del 30.12.2022, adottata dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale che aveva interpretato estensivamente l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004. La ricorrente ha censurato il provvedimento per difetto di motivazione e per non avere applicato il parere del C.G.A.R.S. n. 291/10, sostenendo che in Sicilia la sanatoria sarebbe preclusa solo dai vincoli assoluti. Ha inoltre dedotto la formazione del silenzio-assenso ex art. 17-bis della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2. La Consulta ha chiarito che il rinvio dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 è integrale e comprende i limiti al rilascio del titolo, tra cui la lettera d) del comma 27, che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta.
Da qui la conclusione che in ambito regionale la sanatoria in zona vincolata resta ammessa solo per gli interventi di minore rilevanza: restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, privi di nuovi volumi o superfici. Il Collegio richiama il consolidato orientamento del Cons. Stato n. 1036/2023, n. 90/2023 e n. 8781/2022, che richiede il concorso di quattro condizioni: anteriorità dell’opera al vincolo, conformità urbanistica, tipologia minore e parere favorevole dell’autorità preposta.
Quanto al profilo paesaggistico, la sentenza valorizza la nozione ampia di volume e di superficie, richiamando Cons. Stato n. 3289/2015, n. 4123/2023, n. 9950/2022 e n. 1213/2022. Il divieto di incremento dei volumi copre qualsiasi nuova edificazione, compresi i volumi tecnici e interrati; la superficie utile rileva in senso finalistico, per l’attitudine a modificare stabilmente la conformazione vincolata del territorio. L’intervento in esame, comportando ampliamento e recupero abitativo del sottotetto, realizza nuovi volumi e superfici e rende il provvedimento interamente vincolato.
Il Collegio respinge quindi le censure di difetto di motivazione: in materia di repressione degli abusi edilizi gli atti vincolati non richiedono comparazione con l’interesse privato né comunicazione di avvio del procedimento. La motivazione per relationem alla circolare assessoriale è sufficiente ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990. Anche il parere C.G.A.R.S. n. 291/10 è superato dalle più recenti pronunce di merito dello stesso Consiglio, che hanno escluso la necessità di ulteriori approfondimenti.
Sul silenzio-assenso il Tribunale riconosce che il procedimento di condono presenta natura pluristrutturata, ma rileva la specialità della disciplina, che contempla il silenzio-inadempimento e richiama gli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985. L’art. 17-bis della legge n. 241/1990 presuppone inoltre la trasmissione dello schema di provvedimento e della documentazione all’amministrazione co-decidente: adempimento mai avvenuto. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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