Verifica campionaria GSE e autotutela: la maggiorazione tariffaria richiede prova documentale (Cons. Stato n. 220 del 10.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo a campione previsto dall’art. 42 d.lgs. n. 28/2011 e finalizzato al riscontro dell’effettiva debenza degli incentivi non costituisce esercizio del potere di autotutela e non è soggetto al termine ragionevole di cui all’art. 21-nonies legge n. 241/1990. Non sussiste alcun legittimo affidamento del beneficiario in ordine alla maggiorazione tariffaria quando la verifica sopravvenuta abbia a oggetto elementi non esaminati in sede di ammissione, perché solo allora il controllo non si sovrappone a quello già svolto. Spetta al soggetto responsabile, secondo il principio dell’autoresponsabilità, provare la sussistenza di tutte le condizioni della fattispecie agevolativa, compresa l’origine europea dei componenti richiesta dall’art. 14, comma 1, lett. d), d.m. 5 maggio 2011. La certificazione di fabbrica posteriore all’entrata in esercizio dell’impianto è inidonea a tale dimostrazione.
Il Fatto
Una società agricola, titolare di un impianto fotovoltaico integrato su serre, ammesso alla tariffa incentivante del Quarto Conto energia e alla maggiorazione tariffaria del 10% per i componenti di origine europea, impugnava davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il GSE aveva disconosciuto la premialità, riconoscendo la sola tariffa base.
Il TAR accoglieva il ricorso, qualificando l’atto come annullamento d’ufficio parziale adottato oltre il termine ragionevole e ravvisando la violazione del legittimo affidamento, con assorbimento dei restanti motivi. Il Gestore proponeva appello; l’appellata riproponeva i motivi assorbiti ai sensi dell’art. 101 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rovescia la qualificazione del TAR. Il provvedimento del 2022 non torna su valutazioni già compiute nel 2012, ma conclude il procedimento avviato nel 2019. Il sopralluogo aveva rilevato, a parità di marca, la presenza di due modelli installati: i moduli “SI S1” dichiarati in qualifica e i moduli “MSE S1”, non dichiarati e non coperti dal certificato di ispezione di fabbrica prodotto.
La novità delle risultanze contraddice l’assunto della sovrapponibilità dei due controlli, sul quale riposa la sentenza appellata. Se il Gestore non conosceva l’esistenza dei moduli di diverso modello, nessuna verifica preliminare poteva aver svolto sulla loro conformità tecnica o sulla provenienza europea. La differenza quantitativa delle motivazioni, secondo la Corte, non incide sull’identità dell’oggetto del controllo; ma qui l’oggetto materiale è diverso.
Caduta la premessa dell’autotutela, viene meno anche la censura sull’affidamento. Non è configurabile alcuna tutela rispetto ad atti del medesimo procedimento seguiti da valutazioni conseguenti all’esercizio del diverso potere di verifica e controllo a campione. Il TAR aveva fondato la lesione del diritto di proprietà sul presupposto di un procedimento di secondo grado: presupposto escluso.
Passando ai motivi riproposti, il Collegio li respinge. Sull’onere probatorio afferma che non spetta al GSE dimostrare la carenza del requisito, ma all’istante provare tutte le condizioni dell’agevolazione, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 6017 del 2025. Il certificato relativo ai moduli MSE S1 era posteriore all’entrata in esercizio dell’impianto e quindi inidoneo ad attestare l’origine europea di componenti già prodotti. Infondata anche la censura di illegittimità derivata del d.m. 5 maggio 2011 e del d.m. 31 gennaio 2014, poiché il provvedimento risponde all’accertamento di una violazione sostanziale delle condizioni di premialità. L’appello è accolto, il ricorso di primo grado respinto e le spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.