Oneri di urbanizzazione in area ASI dovuti solo per la nuova realizzazione (TAR Sicilia n. 1622 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli oneri di urbanizzazione nelle aree destinate agli insediamenti produttivi ex ASI, disciplinati dalla legge regionale n. 8/2012, sono dovuti esclusivamente in occasione della (nuova) realizzazione di un fabbricato o capannone industriale. Essi non sono dovuti per il semplice acquisto o per il successivo trasferimento di un’area o di un edificio già realizzato. L’urbanizzazione avviene una volta sola, al momento della realizzazione, e il richiamo dell’art. 16, comma 11, all’obbligo di pagamento degli oneri “di cui al comma 13” sottintende l’inciso “se dovuti”. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento che imponga il pagamento degli oneri all’acquirente che non abbia realizzato alcuna opera dopo l’entrata in vigore della legge regionale.
Il Fatto
Il Consorzio ASI assegnò in data 27 novembre 1998 un’area a una società poi fallita, che aveva realizzato lo stabilimento industriale. La ricorrente acquisì il cespite per decreto di trasferimento del Tribunale in data 11 gennaio 2018, quando lo stabilimento era ancora in corso di costruzione. In data 8 marzo 2021 il lotto venne frazionato e successivamente trasferito a terzi.
Con la determinazione n. 110 del 28 giugno 2022, l’IRSAP, rilevata la mancata comunicazione dell’acquisto e l’assenza del nulla-osta previsto dal Regolamento interno, intimò alla ricorrente il pagamento di un contributo per oneri di urbanizzazione pari a € 49.813,89. La ricorrente impugnò la determinazione, il Regolamento e gli atti presupposti davanti al TAR Sicilia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso sotto un profilo assorbente, incentrato sull’interpretazione della legge regionale n. 8/2012. La legge ha introdotto e disciplinato gli oneri di urbanizzazione in area ASI, ma tali oneri sono dovuti, come sottintende la stessa dicitura, nell’ipotesi di nuova realizzazione di un fabbricato o capannone a destinazione industriale, non per il semplice acquisto o successivo trasferimento di un’area o di un edificio.
Il Tribunale ritiene che l’opposta lettura condurrebbe a un esito paradossale: per ogni trasferimento di terreni o immobili l’acquirente dovrebbe corrispondere gli oneri all’Istituto, mentre l’urbanizzazione avviene una volta sola, al momento della realizzazione.
L’Amministrazione resistente aveva sostenuto che l’obbligo sorga per il solo fatto dell’ammissione di un lotto a un’area consortile, a prescindere dalla realizzazione di un’infrastruttura. Il Collegio osserva che tale affermazione, oltre a risultare sprovvista di riferimenti normativi, non è comunque conferente al caso concreto: l’area era stata assegnata alla società fallita e lo stabilimento era stato realizzato (almeno in parte) da quest’ultima, mentre non risulta che la ricorrente abbia effettuato opere dopo l’entrata in vigore della legge regionale n. 8/2012.
Il Collegio valorizza l’inciso di cui all’art. 16, comma 11, della legge regionale — “fatto salvo l’obbligo del pagamento degli oneri di cui al comma 13” — leggendolo come sottintendente la clausola “se dovuti“. Diversamente, gli oneri sarebbero esigibili per ogni cessione, in contrasto con il carattere una tantum dell’urbanizzazione.
Questa interpretazione costituisce, ad avviso del Decidente, la corretta chiave di lettura dell’intera disciplina, primaria e regolamentare, degli oneri di urbanizzazione. Il richiamo alle norme di cui al comma 14, all’art. 18, comma 4-bis, e agli artt. 21 e 25 del Regolamento risulta del tutto inconferente. Il ricorso è quindi accolto, con condanna dell’IRSAP alle spese di giudizio liquidate in € 2.000 oltre accessori.
Nota della Redazione
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