Retribuzioni per ritardata assunzione da illegittima esclusione concorsuale (TAR Marche n. 119 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio secondo cui il ritardo nell’assunzione conseguente a illegittima esclusione da un concorso non comporta il riconoscimento delle retribuzioni relative al periodo di ritardo non opera quando il periodo considerato cade nei mesi di luglio e agosto. In tali mesi il servizio del personale docente è solo virtuale, essendo cessate le attività ordinarie e non essendo stipulati contratti a tempo determinato oltre il 30 giugno. La restitutio in integrum economica comprende pertanto la remunerazione del servizio virtuale prestato in quei due mesi, con maggiorazione degli interessi dalla maturazione dei ratei. La statuizione resa ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a. integra il giudicato se non impugnata e vincola l’amministrazione in sede di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, impugna gli esiti del concorso per l’immissione in ruolo bandito nel 2020 nella parte in cui non le erano stati riconosciuti 2,5 punti per un titolo posseduto, ritenuto non autocertificabile dall’ufficio scolastico che aveva gestito la procedura. Con la sentenza n. 372/2023 il TAR Marche annulla i provvedimenti di approvazione della graduatoria e, avvalendosi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., detta le prescrizioni esecutive: immissione in ruolo dall’inizio dell’anno scolastico 2023/2024, retrodatazione della nomina a fini giuridici al 1° settembre 2022, ricostruzione di carriera e corresponsione degli emolumenti per luglio e agosto 2023.
L’amministrazione ottempera ai profili giuridici ma, con nota dell’ufficio scolastico regionale, nega gli emolumenti, sostenendo che in parte qua la sentenza non costituirebbe titolo esecutivo e che la condanna non era stata richiesta. La ricorrente propone allora ricorso per ottemperanza, chiedendo in via subordinata il risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica l’azione come giudizio di ottemperanza, con conseguente irrilevanza della domanda impugnatoria proposta in via subordinata e della richiesta di mutamento del rito. Passa quindi alla lettura della sentenza da eseguire, muovendo dal rilievo che l’accoglimento di un ricorso amministrativo produce annullamento con effetto ex tunc e diritto alla restitutio in integrum giuridica e materiale, salvo gli effetti irreversibili neutralizzabili con il risarcimento.
Il Tribunale esclude che la pronuncia ecceda i limiti del giudizio. La retrodatazione della nomina e la ricostruzione di carriera erano state chieste con memoria notificata, onde nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c. L’art. 34 c.p.a. consente al giudice di dettare già nella sentenza di cognizione gli adempimenti esecutivi. Se l’amministrazione riteneva che la statuizione violasse il limite della giurisdizione, avrebbe dovuto impugnarla; non avendolo fatto, si è formato il giudicato.
Sul piano sostanziale la difesa erariale invoca il principio consolidato secondo cui il ritardo nell’assunzione da illegittima esclusione concorsuale non dà diritto alle retribuzioni del periodo di ritardo. Il Collegio non nega il principio, ma ne individua la ratio: il diritto retributivo, di natura sinallagmatica, presuppone lo svolgimento dell’attività lavorativa, che la fictio iuris della retrodatazione giuridica non integra.
Tale lettura non regge per i mesi estivi. Dopo il 30 giugno e fino al 31 agosto i docenti sono in servizio solo virtualmente: le attività ordinarie sono terminate e i contratti a tempo determinato vengono stipulati proprio fino al 30 giugno. Essendo in luglio e agosto il servizio prevalentemente virtuale, anche la ricorrente ha diritto alla remunerazione di quel servizio. Le somme, calcolate sul c.c.n.l. vigente, vanno maggiorate di interessi. La domanda è invece respinta per il periodo dall’8 al 15 settembre 2022, mancando sul punto alcuna statuizione esecutiva.
Il ricorso è accolto con condanna del Ministero al pagamento entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione. Le spese sono compensate per la novità delle questioni e la parziale reciproca soccombenza. Non si nomina il commissario ad acta, poiché il mancato pagamento dipende dall’applicazione di principi giurisprudenziali e non da un atteggiamento ostruzionistico.
Nota della Redazione
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