Ottemperanza al giudicato e onere probatorio dell’avvenuto pagamento (TAR Sicilia n. 1628 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che condanni l’amministrazione al pagamento di un credito, il creditore è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto e ad allegare l’inadempimento, mentre sull’amministrazione debitrice grava l’onere di dimostrare il fatto estintivo della pretesa. Il versamento delle sole spese legali, distratte in favore dei difensori antistatari, non integra prova dell’adempimento del credito principale e non esime l’amministrazione dall’obbligo di conformarsi integralmente al giudicato. Il giudice amministrativo, accertata la perdurante inesecuzione, ordina all’amministrazione di dare piena ottemperanza al titolo, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine e condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Il riparto probatorio trova fondamento nell’art. 2697, comma 2, cod. civ.
Il Fatto
Con sentenza n. 722 del 15.07.2024 il Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione a corrispondere alla ricorrente l’importo di € 1.162,52 a titolo di compenso individuale accessorio di cui all’art. 82 del CCNL 29.11.2007, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, e ha liquidato le spese di lite con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Il titolo è stato notificato in data 16.07.2024 e non impugnato, con formazione del giudicato. A fronte della mancata esecuzione del credito principale, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 6.03.2025 e depositato il 14.03.2025, chiedendo l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. L’amministrazione si è costituita e ha versato in atti i soli estremi dei pagamenti delle spese legali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., accertando l’avvenuta notifica del titolo presso la sede reale dell’amministrazione e il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza.||DSML|| parameter>
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Nota della Redazione
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