Notifica del titolo esecutivo all’Avvocatura non vale per il termine dilatorio (TAR Calabria n. 1643 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del titolo esecutivo eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato non soddisfa il presupposto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro. La notifica deve essere effettuata all’amministrazione debitrice presso la sua sede reale, in forma analogica, o presso l’indirizzo P.E.C. risultante dai pubblici registri, ove esistente. L’art. 11, r.d. n. 1611/1933, che impone la notificazione degli atti giudiziali presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, non si applica alla notifica del titolo esecutivo, poiché questa promuove una procedura amministrativa e non giudiziaria. L’istituto della rimessione in termini per errore scusabile non è invocabile, operando esclusivamente per i termini di carattere processuale, estranei alla fattispecie.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo del 2 febbraio 2012, n. 263. Quella decisione aveva confermato, quanto al quantum debeatur e alle spese legali, due decreti ingiuntivi emessi nel 2009 e nel 2010, riformandoli quanto al soggetto tenuto al pagamento, individuato nel Presidente della Regione Calabria in qualità di Commissario Delegato O.P.C.M..
La sentenza è stata impugnata davanti al Tribunale di Catanzaro, che ha dichiarato l’appello inammissibile con sentenza n. 794 del 22 maggio 2023, non impugnata. Il titolo esecutivo è stato notificato a mezzo ufficiale giudiziario al Commissario Delegato presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025 il Collegio ha rilevato l’assenza della prova della notifica del titolo direttamente alla parte debitrice e ha rinviato la trattazione. Con memoria del 26 settembre 2025 il ricorrente ha sostenuto che, trattandosi di parte debitrice rappresentata da un organo dello Stato, la notifica non potesse che essere eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione giuridica nel rapporto tra il termine dilatorio dell’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e le modalità di notifica del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice. La norma citata consente l’esecuzione forzata e la notifica dell’atto di precetto solo dopo centoventi giorni dalla notificazione del titolo. Il ricorrente ha notificato il titolo presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege.
La Corte osserva che la notifica prevista dalla norma deve avvenire presso l’amministrazione debitrice, e quindi presso la sua sede in caso di notificazione analogica, oppure presso il suo indirizzo P.E.C. risultante dai pubblici registri, se esistente. Richiama sul punto C.g.a., sez. giur., 27 luglio 2022, n. 725 e T.a.r. per la Campania, sez. VII, 16 gennaio 2017, n. 352.
Il Tribunale precisa che, anche quando l’amministrazione debitrice rientra tra quelle aventi il patrocinio necessario dell’Avvocatura dello Stato, la notifica del titolo va effettuata presso la sede reale dell’ente. La ragione è che la notificazione promuove una procedura amministrativa e non giudiziaria, con la conseguenza che non opera l’art. 11, r.d. n. 1611/1933. A sostegno richiama T.a.r. Catania, sez. I, 18 agosto 2025, n. 2529 e T.a.r. Napoli, sez. VII, 7 aprile 2025, n. 2867, con le pronunce ivi richiamate.
Accertato che il titolo non è stato notificato presso la sede legale dell’ente debitore, il Collegio esclude che possa ritenersi decorso il termine dilatorio. Respinta la tesi del ricorrente, il Tribunale rigetta anche l’istanza subordinata di rimessione in termini per errore scusabile. L’istituto, argomenta il Collegio, si applica esclusivamente ai termini di carattere processuale, mentre il termine dell’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 non ha tale natura. Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della mancata costituzione delle parti intimate.
Nota della Redazione
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