Segretezza delle offerte e riedizione della gara dopo apertura delle buste (TAR Calabria n. 1640 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che impongono una netta separazione tra valutazione dell’offerta tecnica e apertura dell’offerta economica, il principio di segretezza delle offerte resta vulnerato quando la stazione appaltante, dopo aver annullato in autotutela l’esclusione di un concorrente, rinnovi le operazioni valutative su buste già aperte e scrutinate. Ai fini della violazione non occorre la prova dell’effettiva conoscenza del contenuto delle offerte da parte della nuova commissione: è sufficiente l’astratta conoscibilità delle stesse, effetto dell’apertura e della potenziale diffusione del contenuto. Ne deriva la violazione della par condicio e l’annullamento degli atti della procedura, salva la riedizione della gara rimessa all’amministrazione. È invece legittimo il soccorso istruttorio volto ad acquisire certificazioni dichiarate dal concorrente, purché non incidenti sul contenuto tecnico o economico dell’offerta.
Il Fatto
La ricorrente impugna l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata nella gara per la fornitura e messa in uso di attrezzature per la raccolta differenziata bandita da un Comune, con stazione appaltante la Centrale Unica di Committenza e intervento finanziato nell’ambito del PNRR.
La ricorrente era stata esclusa per la mancanza dell’iscrizione nella white list; la stazione appaltante, in autotutela, l’ha poi riammessa alla fase di apertura delle offerte tecniche ed economiche. Nel frattempo le buste della controinteressata erano già state aperte e valutate dalla commissione originaria. Nominata una nuova commissione, si è proceduto alla rivalutazione comparativa delle offerte. La ricorrente chiede l’annullamento dell’aggiudicazione e, in subordine, dell’intera procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto i motivi volti all’annullamento dell’aggiudicazione. Sull’art. 9 del disciplinare, che richiede la certificazione di sistema di gestione ambientale, e sul soccorso istruttorio ex art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, la doglianza è infondata. La controinteressata ha dichiarato in domanda il possesso delle certificazioni e le ha prodotte all’esito del soccorso. Secondo la giurisprudenza richiamata, in particolare Cons. Stato, Sez. V, n. 1730 del 2019, le dichiarazioni contenute nel DGUE costituiscono prova documentale sufficiente circa il possesso dei requisiti, con verifica successiva in capo alla stazione appaltante.
Quanto alle certificazioni ISO 15408 o ISO 27000 previste dal capitolato, il Collegio rileva che non costituiscono requisito di partecipazione, ma elemento di idoneità dell’offerta tecnica, rimesso alla discrezionalità tecnica della commissione. Il sindacato del giudice amministrativo non può sostituirsi a tale valutazione, salvo il limite dell’abnormità della scelta tecnica, secondo l’orientamento di Cons. Stato, Sez. IV, n. 1445 del 2022 e di Cons. Stato, Sez. III, n. 6058 del 2019. La censura è inoltre generica: la ricorrente non specifica né prova i certificati posseduti e, dalle schede di valutazione, risulta aver conseguito punteggi superiori proprio nelle voci relative all’esperienza certificata.
Il Collegio affronta poi il motivo sulla violazione della segretezza delle offerte. Richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 2819 del 2021, si afferma che l’annullamento di un atto intermedio comporta la rinnovazione dei soli atti successivi, ma tale regola va coordinata con il principio di segretezza delle offerte. La riedizione delle operazioni valutative da parte della nuova commissione è avvenuta su buste tecniche ed economiche già aperte e scrutinate. Non rileva che fossero custodite in cassaforte: per la violazione non serve la prova dell’effettiva conoscenza, ma basta l’astratta conoscibilità conseguente all’apertura.
Il Collegio respinge l’argomento secondo cui la disclosure avrebbe danneggiato solo la controinteressata: gli effetti lesivi sulla par condicio e sulla trasparenza delle operazioni sono palesi. Ne consegue l’annullamento degli atti della procedura, salva la riedizione della gara rimessa all’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza della Centrale Unica di Committenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e sono compensate nei confronti della controinteressata e del Ministero.
Nota della Redazione
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