Ottemperanza al giudicato e distrazione delle spese in favore del difensore antistatario (TAR Lazio n. 164 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. 669/1996 decorre dalla notifica della sentenza da eseguire anche se priva di formula esecutiva, non essendo più richiesta l’apposizione di questa dopo la novella di cui al d.lgs. 149/2022. Spetta all’amministrazione provare l’avvenuto adempimento dell’obbligazione nascente dal giudicato, non essendo sufficiente la mera costituzione in giudizio. Il giudice dell’ottemperanza ordina il pagamento delle somme liquidate, nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza e applica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata al tasso di interesse legale. La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario non è ammessa quando parte e procuratore coincidono.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore antistatario, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Cassino, sezione lavoro, pubblicata il 10 aprile 2024 e notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito il 23 aprile 2024, non impugnata e passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite in suo favore, liquidate in euro 3.688,50 oltre accessori.
Il ricorrente ha dedotto il mancato pagamento nonostante il decorso del termine di cui all’art. 14 D.L. 669/1996 e ha invocato la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare l’avvenuto adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato che la sentenza da eseguire è passata in giudicato per mancata impugnazione e che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 D.L. 669/1996. Ha precisato che, alla luce della novella introdotta dal d.lgs. 149/2022 in vigore dal 18 ottobre 2022, non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva: il termine di centoventi giorni decorre dalla notifica della sentenza anche se priva di tale formula, richiamando in termini T.A.R. Lazio, sez. I, 2 febbraio 2024, n. 2096.
Il Tribunale ha rilevato che il Ministero, pur gravato dell’onere, non ha provato di avere adempiuto all’obbligazione derivante dal giudicato né ha allegato circostanze impeditive. Ha quindi ordinato l’ottemperanza entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, mediante il pagamento della somma liquidata con gli accessori.
Per il caso di infruttuosa scadenza del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone o un funzionario delegato, con compenso liquidato in euro 1.000,00 a carico dell’amministrazione inadempiente.
Ha inoltre accolto la domanda accessoria di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nei termini indicati dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 e dall’art. 1, comma 781, legge n. 208/2015, commisurandola al tasso di interesse legale sull’importo complessivo, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza e sino all’insediamento del commissario, richiamando TAR Lazio-Latina, sez. I, 30 maggio 2023, n. 354.
Infine, il Collegio ha liquidato le spese del giudizio secondo soccombenza, negando la distrazione richiesta in ricorso: l’identità tra la parte e il procuratore impedisce l’applicazione dell’istituto.
Nota della Redazione
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