Passo carrabile su area privata e divieto di costituire servitù senza consenso (Cons. Stato n. 2042 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune non può rilasciare l’autorizzazione di passo carrabile che consenta l’accesso da un’area privata a una strada ad uso pubblico quando l’area appartenga a un terzo e manchi il suo consenso, anzi vi sia espresso dissenso. L’amministrazione non può costituire in via surrettizia un peso sul fondo altrui, quale l’obbligo di consentire il passaggio, al di fuori dei modi tipici dell’art. 1032 cod. civ. e senza indennità ai sensi degli artt. 1032 e 1053 cod. civ.. La servitù di uso pubblico su area privata richiede la prova concreta dell’uso da parte di una collettività indeterminata, dell’idoneità a soddisfare esigenze di interesse generale, della manutenzione pubblica e di un titolo valido, anche per usucapione. La dicatio ad patriam in senso proprio presuppone la messa a disposizione volontaria, inequivoca e continuativa del bene, non la mera tolleranza del proprietario. La compressione delle prerogative dominicali non può giungere ad atti abilitativi volti a soddisfare un interesse squisitamente privato, come l’accesso alla strada.

Il Fatto

Le odierne appellanti sono proprietarie e usufruttuaria di un’area pertinenziale scoperta, adibita da decenni a parcheggio esclusivo della loro famiglia, su cui insiste parte di una scala pedonale. A seguito dell’acquisto di un locale da parte di un terzo, il Comune rilasciava a quest’ultimo il permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso da deposito a garage e l’autorizzazione di passo carrabile, con divieto di sosta sull’area pertinenziale.

Le proprietarie impugnavano gli atti davanti al TAR Basilicata, che respingeva ricorso e motivi aggiunti e condannava alle spese. Proponevano appello, censurando la ricostruzione dei luoghi, la declaratoria di irricevibilità dell’impugnazione del titolo edilizio e il riconoscimento d’ufficio di una dicatio ad patriam mai prospettata dal Comune.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la giurisdizione, ribadendo che il giudice amministrativo può conoscere in via incidentale della proprietà o dell’uso pubblico di un’area quando la questione rilevi ai fini della legittimità degli atti impugnati, non sussistendo pregiudiziali obbligatorie del giudice ordinario.

Quanto alla servitù di pubblico passaggio, il Consiglio richiama l’indirizzo consolidato: servono la prova dell’uso da parte di una collettività indeterminata, l’idoneità a soddisfare esigenze generali, gli interventi pubblici di manutenzione e un titolo valido, anche per usucapione. Nel caso concreto il Comune non ha dimostrato la funzione pubblica della scala, l’inserimento del vicolo nella toponomastica, l’epoca di apertura al transito: elementi troppo labili. Non è decisiva la pavimentazione del 2015, eseguita nell’ambito di un programma di mitigazione del rischio idrogeologico.

Il Collegio esclude poi la dicatio ad patriam ritenuta dal primo giudice, richiamando Cass. civ. Sez. II n. 492 del 2026: essa presuppone una messa a disposizione volontaria, inequivoca e continuativa del bene, mentre la mera assenza di reazione del privato impone la prova del possesso ultraventennale. Il TAR ha inoltre introdotto tale eccezione senza contraddittorio.

Anche a voler ammettere la servitù, l’autorizzazione sarebbe illegittima: il Comune non può consentire l’accesso carrabile da area privata su strada di altro privato in assenza di consenso. Il richiamo è a Cons. Stato Sez. VI n. 2416 del 2013 e a Cass. Sez. II n. 21953 del 2013: la servitù non attribuisce ai frontisti la facoltà di aprire accessi diretti.

Quanto al titolo edilizio, il termine di impugnazione decorre dalla piena conoscenza degli elementi essenziali del progetto, non dalla pubblicazione all’albo pretorio, insufficiente per opere interne. Fondata è anche la censura sull’omessa verifica del titolo di disponibilità dell’area. La Corte accoglie l’appello, annulla i due provvedimenti e condanna il Comune alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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