Obbligo di convenzionamento totale e poteri comunali in edilizia agevolata (TAR Trentino-Alto Adige n. 165 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di edilizia abitativa agevolata, la disposizione provinciale che consente ai Comuni di elevare la quota di cubatura da assoggettare a convenzionamento fino al 100 per cento va interpretata nel senso che l’ente locale può esercitare tale facoltà anche senza riservare una percentuale delle unità abitative ai residenti storici, purché la misura sia idonea a contribuire al soddisfacimento del fabbisogno abitativo della popolazione locale. L’aumento della percentuale non richiede l’adozione di una variante allo strumento urbanistico, essendo sufficiente una delibera consiliare di carattere generale. Costituisce nuova cubatura residenziale anche quella realizzata mediante cambiamento di destinazione d’uso di un volume agricolo preesistente, con la conseguenza che l’obbligo di convenzionamento non può essere escluso invocando la deroga prevista per gli interventi che non superano determinate soglie volumetriche.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari e titolari di diritto di usufrutto di un immobile ricadente in una zona di completamento del piano urbanistico, ottenevano nel 2017 la concessione edilizia per l’abbattimento di un fabbricato rurale e la sua ricostruzione con destinazione residenziale, per tre unità abitative. In sede di approvazione del progetto la commissione edilizia richiamava l’art. 27 della legge provinciale n. 13/1997 e la delibera consiliare n. 18/2014, imponendo il convenzionamento integrale della nuova cubatura; i ricorrenti assumevano quindi, con atto unilaterale, l’obbligo previsto dall’art. 79 della stessa legge provinciale, con annotazione nel libro fondiario.

Nel 2024 essi chiedevano al Comune il rilascio dell’attestazione di compatibilità per la cancellazione del vincolo, sostenendo di averlo assunto spontaneamente e non in adempimento di un obbligo di legge. Il Sindaco respingeva l’istanza, rilevando che il vincolo derivava dal cambio di destinazione del volume agricolo in cubatura residenziale. Il ricorso investiva anche la delibera consiliare del 2014 che aveva elevato al 100 per cento l’obbligo di convenzionamento, deducendone l’illegittimità per sviamento rispetto alle finalità della disciplina sulla residenza degli ortsansässigen.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di tardività sollevata dal Comune. L’impugnazione della delibera del 2014 è inammissibile per intervenuta acquiescenza e per decorso dei termini, avendo i ricorrenti accettato senza riserve il regime del convenzionamento al momento del rilascio del titolo edilizio. Il giudice amministrativo ritiene tuttavia di esaminare nel merito la pretesa sostanziale, qualificata come domanda di accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di convenzionare, materia rientrante nella giurisdizione esclusiva in ambito urbanistico-edilizio.

Nel merito il TAR ricostruisce l’evoluzione della norma che consente ai Comuni di incrementare la quota di cubatura da convenzionare. Muovendo dal dato letterale e dai lavori preparatori, il Collegio osserva che il testo definitivo ha inserito espressamente la facoltà di elevare l’obbligo fino al 100 per cento, in deroga alle previsioni generali. Da ciò discende che l’ente locale può modulare l’intervento anche senza riservare una quota delle abitazioni ai residenti storici, qualora ritenga che l’aumento generalizzato della cubatura convenzionata contribuisca comunque al fabbisogno abitativo locale.

Il Collegio richiama i criteri di interpretazione della legge e la propria giurisprudenza (VwG Bozen n. 282/2024, n. 327/2022, n. 176/2021 e n. 108/2021), escludendo che la delibera consiliare abbia ecceduto i poteri dell’ente. Le censure sulla pretesa erronea analisi del fabbisogno sono dichiarate generiche e comunque non conducenti. Parimenti infondata è la tesi secondo cui l’aumento della percentuale avrebbe richiesto una variante urbanistica.

Quanto alla doglianza sull’assenza di nuova cubatura, il giudice rileva che l’art. 27, secondo comma, della legge provinciale qualifica come nuova cubatura residenziale anche quella derivante dal mutamento di destinazione di un volume con altra destinazione. Poiché il piano di recupero prevedeva espressamente la trasformazione dell’edificio agricolo in abitazione, la cubatura convenzionata è stata correttamente imposta; la circostanza è confermata dall’avvenuto pagamento degli oneri di urbanizzazione. Il ricorso è dunque respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *