Soglia ISEE comunale illegittima sull’accesso all’integrazione delle rette RSA (TAR Veneto n. 735 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di prestazioni sociali agevolate, l’ISEE disciplinato dal d.P.C.M. n. 159/2013 costituisce l’unico strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica dei richiedenti e la sua applicazione integra livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Ne consegue che i Comuni non possono introdurre soglie massime di ISEE che, pretermettendo la capacità economica effettivamente accertata, escludano l’accesso alla compartecipazione comunale alla retta di ricovero. La predeterminazione di un limite fisso oltre il quale la compartecipazione è preclusa vanifica l’operatività del parametro vincolante e si pone in contrasto con la normativa statale, non residuando in capo agli enti locali alcuno spazio di autonomia regolamentare derogatoria in distonia con i vincoli nazionali e regionali. Il diritto all’assistenza della persona disabile grave ha carattere incomprimibile e non può essere condizionato dalle esigenze di bilancio.

Il Fatto

La ricorrente è persona con disabilità grave, non autosufficiente e invalida al 100%, ricoverata presso una R.S.A. accreditata e convenzionata con il S.S.N. Per il 2024 la retta annua ammontava a € 22.143,00, mentre la sua attestazione ISEE certificava una situazione economica di € 15.780,00. Con istanza del 27 dicembre 2024 la ricorrente ha chiesto al Comune di definire la propria quota di compartecipazione e la misura dell’integrazione pubblica.

Il Comune ha dichiarato la richiesta inammissibile, rilevando che l’ISEE superava il valore-limite di € 12.000,00 previsto dalla d.C.C. n. 25/2016, attuativa del Regolamento comunale approvato con d.C.C. n. 47/2015. La ricorrente ha impugnato la nota e gli atti presupposti davanti al TAR Veneto, articolando cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto respinto le eccezioni processuali del Comune. Quanto alla tempestività, le previsioni regolamentari e le delibere che fissano le soglie di accesso assumono rilievo direttamente lesivo solo dal momento della loro applicazione con i provvedimenti impugnati, da contestare unitamente agli atti presupposti. Sussiste poi l’interesse ad agire, poiché l’annullamento degli atti costituisce il mezzo per ottenere l’utilità concreta della compartecipazione.

Nel merito, il Collegio ha richiamato l’art. 2 del d.P.C.M. n. 159/2013, secondo cui l’ISEE è lo strumento di valutazione della situazione economica dei richiedenti prestazioni agevolate e la sua determinazione e applicazione, anche ai fini della definizione del livello di compartecipazione al costo, costituisce livello essenziale delle prestazioni. La L.R. Veneto n. 1/2004 ha recepito l’ISEE quale criterio di accesso agli interventi per le persone non autosufficienti, senza residuare alcuna potestà regolamentare in capo ai Comuni.

Il Tribunale ha osservato che la d.C.C. n. 25/2016 dispone che “con ISEE oltre euro 12.000,00 non si accede al servizio”. Tale previsione, accollando alla ricorrente l’intera retta in misura superiore al suo ISEE, vanifica l’operatività del parametro vincolante. Richiamando la propria giurisprudenza e le pronunce del Consiglio di Stato, il Collegio ha ribadito che l’ISEE costituisce l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva e che non è consentito introdurre criteri derogatori o sostitutivi, neppure attraverso la previsione di fasce o soglie massime.

Né rileva il richiamo alle “prerogative dei Comuni” dell’art. 2 del d.P.C.M.: il potere di introdurre criteri ulteriori riguarda l’individuazione della platea dei beneficiari e opera all’interno della regolamentazione regionale, non la commisurazione della retta alberghiera. Infondata è anche la tesi dell’integrazione “meramente eventuale”: la situazione patrimoniale è già valorizzata ai fini dell’ISEE secondo i criteri del d.P.C.M. n. 159/2013.

Il Tribunale ha quindi giudicato non rilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-sexies, comma 6, del d.l. n. 42/2016 sollevata dal Comune, che non ha dimostrato l’effettivo impatto della norma sul proprio bilancio. È stato poi accolto il terzo motivo, relativo alla lesione della dignità e dell’autonomia della persona disabile, contrastando l’accollo integrale della retta con gli artt. 2, 3 e 38 Cost. e con la Convenzione ONU ratificata con l. n. 18/2009. Il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati e obbligo per il Comune di rideterminare la quota secondo i criteri del d.P.C.M. n. 159/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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