Interesse legittimo dei residenti all’attuazione della convenzione di lottizzazione (Cons. Stato n. 1669 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
I residenti nelle aree del territorio comunale coinvolte da una convenzione di lottizzazione, pur essendo terzi rispetto alla stessa, vantano una qualificata pretesa soggettiva, qualificabile come interesse legittimo, all’osservanza da parte dell’autorità comunale degli obblighi di realizzazione e di gestione delle opere pubbliche previste dalla convenzione, ai sensi dell’art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Ne consegue che la controversia relativa all’inerzia del Comune su istanza di completamento del procedimento di lottizzazione rientra nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo e non in quella del giudice ordinario, né in quella esclusiva. È pertanto ammissibile l’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., dovendosi qualificare la posizione fatta valere in base alla causa petendi e non allo scopo finale perseguito dal ricorrente.
Il Fatto
I proprietari di varie unità immobiliari e alcuni condomini costituiti per la gestione dei servizi comuni, insediati in un comprensorio del Comune di Domus De Maria realizzato in forza di una convenzione di lottizzazione stipulata nel 1979, hanno presentato nel novembre 2023 un’istanza con cui chiedevano al Comune di completare il procedimento amministrativo della lottizzazione, segnatamente acquisendo al patrimonio pubblico le opere di urbanizzazione primaria, e di indicare i termini dell’acquisizione.
Non avendo ottenuto riscontro, hanno agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’ente a provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Il TAR Sardegna ha dichiarato il ricorso inammissibile, ravvisando posizioni di diritto soggettivo e l’esperibilità della sola azione di accertamento dinanzi al giudice munito di giurisdizione. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie il primo motivo, ritenendolo assorbente, dopo aver disposto lo stralcio della memoria di replica degli appellanti, depositata tardivamente rispetto al termine dimidiato di dieci giorni ricavabile dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3 c.p.a.
Il Collegio richiama la sentenza della Sezione n. 199 del 2019, che ha chiarito come gli accordi di lottizzazione convenzionata assolvano una finalità pubblica, quale strumento di regolazione dell’ordinato assetto urbanistico del territorio. Non è dunque possibile ridurre la convenzione a mera regolamentazione privatistica di interessi delle sole parti contraenti, rilevando il preminente interesse al governo del territorio.
Da ciò deriva che i soggetti residenti nelle aree coinvolte dagli accordi, pur terzi rispetto alla convenzione, possono vantare una qualificata pretesa soggettiva, da individuarsi nell’interesse legittimo all’osservanza degli obblighi di realizzazione e gestione delle opere pubbliche previsti dalla convenzione. Anche il singolo proprietario è pertanto legittimato a esigere l’attuazione delle previsioni convenzionali ai sensi dell’art. 28 della legge n. 1150/1942.
Applicando tale principio al caso concreto, la Corte rileva che gli appellanti, in ragione del contenuto e della motivazione dell’istanza, non hanno allegato posizioni di diritto soggettivo, ma hanno sollecitato l’Amministrazione, sull’assunto della titolarità di un interesse legittimo, a porre in essere gli atti di competenza per esigere dalle società lottizzanti l’attuazione della convenzione o, comunque, le attività provvedimentali necessarie a portare a termine il programma urbanistico.
Venendo in rilievo, sotto il profilo della causa petendi, posizioni di interesse legittimo, competente è il giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità, e non il giudice ordinario, né il giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva. La sentenza è quindi annullata con rinvio della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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