L’efficacia espansiva del giudicato di riforma caduca gli atti esecutivi medio tempore (TAR Lombardia n. 2078 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La riforma in appello della sentenza che aveva annullato un atto amministrativo, facendo rivivere l’atto originario, determina la caducazione degli atti amministrativi posti in essere medio tempore per dare esecuzione al decisum riformato. L’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., richiamato nel processo amministrativo dall’art. 39 cod. proc. amm., estende l’efficacia della riforma ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata, con la conseguenza che gli atti di esecuzione restano privi di qualsiasi giustificazione. Ne deriva, sul piano processuale, la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo gli atti impugnati cessato di avere efficacia nel corso del giudizio. La richiesta di declaratoria di nullità avanzata solo con memoria non notificata è inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente, ricercatrice a tempo indeterminato presso l’ateneo resistente e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia, impugna la nomina della controinteressata a professore di seconda fascia, disposta all’esito di una procedura di chiamata diretta avviata con avviso del 7 novembre 2020, unitamente al regolamento rettorale che la disciplina e agli atti presupposti.

La vicenda si colloca in una sequenza di contenziosi sulla medesima cattedra. Due precedenti procedure di chiamata erano già state annullate, l’ultima con sentenza del TAR confermata in appello. La ricorrente aveva poi proposto giudizio di ottemperanza avverso la delibera con cui l’ateneo aveva indetto un concorso nazionale: il TAR aveva dichiarato nulla quella delibera e l’ateneo, nelle more, aveva avviato la procedura qui impugnata. Il giudizio odierno è stato sospeso in attesa della definizione dell’appello avverso la sentenza di annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla sentenza d’appello che ha riformato la decisione di ottemperanza, dichiarando improcedibile il ricorso di primo grado. Da quella riforma deriva la reviviscenza della delibera del Consiglio di Facoltà del 4 ottobre 2019, che era stata caducata dal giudice dell’ottemperanza.

La riforma produce un ulteriore effetto: la caducazione degli atti del procedimento di chiamata avviato il 7 novembre 2020, oggetto del ricorso, per l’efficacia espansiva esterna del giudicato, in forza dell’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. Il tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa che ammette il rinvio all’art. 39 cod. proc. amm. e il principio secondo cui, con la pubblicazione della sentenza di riforma, vengono meno immediatamente gli atti di esecuzione spontanea o coattiva della sentenza riformata, rimasti privi di giustificazione.

Il Collegio precisa che l’efficacia espansiva opera rispetto agli atti amministrativi adottati medio tempore per uniformarsi al decisum del TAR in sede di ottemperanza, cioè all’intero segmento procedimentale avviato con l’atto del 7.11.2020. Sul piano processuale ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, avendo gli atti impugnati cessato di avere efficacia nel corso del giudizio.

Quanto alla domanda della ricorrente di dichiarare espressamente la nullità e inefficacia della chiamata, formulata solo nella memoria conclusiva ai fini di un futuro giudizio risarcitorio, il tribunale la ritiene inammissibile: è stata introdotta con memoria ex art. 73 cod. proc. amm. non notificata, e comunque oggetto del giudizio è il procedimento del 7.11.2020, mentre la sentenza d’appello richiamata attiene alla fase di ottemperanza della procedura precedente. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese in ragione della complessità dell’evoluzione procedimentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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