Obbligo di adeguamento ISTAT delle tariffe CRP e silenzio della Regione (TAR Molise n. 166 del 25.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Regione e il Commissario ad acta sono tenuti, in forza dell’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 19 del regolamento regionale Molise n. 1/2004, ad aggiornare periodicamente le tariffe delle prestazioni socio-sanitarie, includendovi l’adeguamento all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’istanza del gestore di una Comunità di Riabilitazione Psicosociale volta a ottenere tale revisione fa sorgere un obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Il perdurante silenzio dell’Amministrazione integra silenzio-inadempimento e legittima il ricorso ai sensi dell’art. 31 del cod. proc. amm.. Il giudice amministrativo dichiara l’illegittimità del silenzio e ordina di provvedere entro un termine perentorio, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Le ricorrenti sono cooperative sociali che gestiscono strutture residenziali qualificate come Comunità di Riabilitazione Psicosociale, attive nell’assistenza psichiatrica ad elevata integrazione sanitaria secondo la legge regionale Molise n. 30/2002 e il regolamento attuativo n. 1/2004. La tariffa giornaliera per paziente, fissata da quest’ultimo, era stata adeguata all’indice ISTAT con la delibera di Giunta regionale n. 502/2006 e poi con i decreti commissariali nn. 30/2017, 101/2020 e 114/2021.
Non essendo intervenuto alcun ulteriore aggiornamento, le cooperative hanno inoltrato il 16 gennaio 2024, a mezzo pec, istanze alla Regione, al Commissario ad acta e al Ministero della Salute per avviare e concludere il procedimento di adeguamento delle tariffe per gli anni 2021, 2022 e 2023. Le Amministrazioni non hanno dato alcun riscontro, così le ricorrenti hanno agito per l’accertamento del silenzio e la condanna a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70 del cod. proc. amm., stante l’identità delle vicende e delle questioni di diritto. Ha poi ritenuto i gravami ammissibili: le istanze risalgono al 16 gennaio 2024 e i ricorsi sono stati notificati il 14 marzo 2024, con la sola eccezione di uno notificato il giorno successivo, tutti entro il termine annuale dell’art. 31 del cod. proc. amm..
Nel merito, il Tribunale ha riconosciuto l’obbligo di aggiornamento delle tariffe in capo alla Regione e al Commissario. L’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992 impone alle Regioni di effettuare periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l’aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto del costo dei principali fattori produttivi. L’art. 19 del regolamento regionale n. 1/2004 prevede espressamente che le competenze siano aggiornate ogni anno in relazione all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Il Collegio ha richiamato la propria consolidata giurisprudenza sul punto (T.A.R. Molise, 16 aprile 2020, n. 105; 21 giugno 2021, n. 224; 28 marzo 2024, n. 98), osservando che le tariffe da ultimo aggiornate con il D.C.A. n. 114/2021 sono ormai risalenti nel tempo.
Ha inoltre rilevato che le Amministrazioni non hanno adottato alcun provvedimento e che sono decorsi i termini di conclusione del procedimento ex art. 2 della legge n. 241/1990. Non ha accolto l’istanza di differimento avanzata dalle resistenti: la bozza di decreto era stata trasmessa ai Ministeri il 13 marzo 2024, ma la stasi procedimentale perdurava a oltre due mesi, senza indicazioni sui tempi di ultimazione. Ha quindi dichiarato l’illegittimità del silenzio e ordinato di provvedere entro 75 giorni dalla comunicazione o notifica, con nomina di un commissario ad acta su successiva istanza in caso di perdurante inadempimento. Le spese sono liquidate in euro 1.000,00 per ciascun avente diritto, oltre restituzione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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