Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Molise n. 165 del 25.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., una volta accertati il definitivo passaggio in giudicato della pronuncia e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il rimedio presuppone l’inadempimento dell’amministrazione debitrice e si attua mediante l’ordine di pagamento delle somme liquidate nel titolo, con fissazione di un termine ultimativo. La nomina del commissario ad acta risponde all’esigenza di fronteggiare l’eventualità di una perdurante inottemperanza e non costituisce, di per sé, presupposto sufficiente per il riconoscimento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..

Il Fatto

Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Campobasso, Sez. Lav., n. 63 del 30 maggio 2022, che, in riforma della decisione del Tribunale di Campobasso del 10 giugno 2016, ha condannato la Regione Molise a corrispondere differenze retributive per il periodo 1° gennaio 2006 – 31 agosto 2016, quantificate in € 72.317,75, oltre al maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria.

La sentenza è stata munita di formula esecutiva, notificata in forma esecutiva alla Regione e divenuta definitiva. Rimasto il giudicato ineseguito, il ricorrente propone ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento entro un termine breve, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione della penalità di mora e la condanna alle spese. La Regione si costituisce con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’ammissibilità del ricorso. Verifica il passaggio in giudicato della sentenza azionata, comprovato da attestazione di cancelleria, e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Ritiene inoltre che la sentenza del giudice ordinario rientri tra i provvedimenti le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza.

Nel merito, il Tribunale rileva che l’inadempimento dell’amministrazione è incontroverso: la sentenza è rimasta ineseguita per la parte azionata. Su questa base ordina alla Regione di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, con il maggior importo tra interessi e rivalutazione, entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Il Collegio nomina quindi, fin d’ora, un commissario ad acta per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, individuandolo nel Prefetto di Campobasso, con facoltà di delega a un funzionario del suo Ufficio. Il commissario dovrà attivarsi su istanza dei ricorrenti in caso di vana scadenza del termine e provvedere in un ulteriore termine di sessanta giorni, depositando poi una succinta relazione sull’attività svolta con richiesta di liquidazione del compenso, nel rispetto dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.

Quanto alla penalità di mora, il Tribunale esclude, allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in considerazione della nomina del commissario ad acta disposta a fronteggiare l’eventualità dell’inadempimento. Resta salva la possibilità di una diversa valutazione del Collegio, su apposita nuova istanza di parte, nel caso di mancata collaborazione dell’amministrazione debitrice all’attività del commissario.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il dispositivo accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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