Ordine di demolizione tardivo e natura vincolata del potere sanzionatorio (TAR Lazio n. 198 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile abusivo, essendo atto dovuto e a natura vincolata, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata. Il principio non ammette deroghe neppure quando l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, quando il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e quando il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino. L’ordinanza di demolizione non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di misura sanzionatoria inserita in un procedimento tipizzato e rigidamente disciplinato dal legislatore, ancorato a un presupposto di fatto che rientra nella sfera di controllo dell’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Responsabile del Settore Edilizio del Comune ha ingiunto la demolizione di un fabbricato allo stato grezzo e di opere accessorie realizzate in assenza di titolo abilitativo, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi. Le opere consistevano in manufatti a uso falegnameria e deposito di legna, realizzati dal dante causa del ricorrente.

A sostegno dell’azione il ricorrente ha censurato il difetto di legittimazione passiva e la circostanza che il fabbricato sarebbe stato realizzato da oltre cinquant’anni e comunque anteriormente al 1967. A supporto ha depositato una relazione peritale e un’aerofoto del 1966, dalla quale risulterebbe l’esistenza del fabbricato principale a uso falegnameria e l’esecuzione del relativo deposito. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017, secondo cui il provvedimento che ingiunge, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e mai assistito da alcun titolo non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei presupposti in fatto e in diritto.

Il Tribunale sottolinea che tale principio non tollera deroghe: non rileva la distanza temporale dalla realizzazione dell’abuso, né il fatto che il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso, né che il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino. L’ordine di demolizione conseguente all’accertamento della natura abusiva delle opere è, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, un atto dovuto.

Quanto al profilo procedimentale, il Collegio esclude che l’ordinanza debba essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. La misura sanzionatoria si ricollega a un procedimento di natura vincolata, precisamente tipizzato e rigidamente disciplinato dal legislatore, che si ancora a un presupposto di fatto rientrante nella sfera di controllo dell’interessato. Sul punto il Tribunale richiama TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1845 del 2020 e TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 439 del 2020.

Nel merito, le opere realizzate integrano gli estremi di una nuova costruzione e erano soggette al previo rilascio del permesso di costruire, rilasciato per un fabbricato diverso da quello in concreto realizzato. La sanzione demolitoria applicata dal Comune ai sensi degli artt. 31 d.P.R. n. 380/2001 e 15 l.r. Lazio n. 15/2008 è pertanto legittima. Alla relazione peritale non può attribuirsi altro valore che quello di una allegazione di parte.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Il Collegio non provvede sulle spese, in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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