Cohousing non configurabile per anziani non autosufficienti retribuiti (TAR Sardegna n. 168 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il modello del cohousing è configurabile soltanto in presenza di una condivisione abitativa pienamente volontaria, tra soggetti autosufficienti e senza intermediazione di terzi esterni all’esperienza coabitativa. Quando la residenza di persone anziane è finalizzata, in tutto o in parte, all’erogazione di prestazioni di assistenza e sostegno in favore di non autosufficienti, la fattispecie fuoriesce dal cohousing e integra una struttura socio-assistenziale soggetta ai requisiti e alle autorizzazioni previsti a tutela degli utenti. In tal caso il provvedimento sindacale contingibile e urgente adottato ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 a tutela della salute degli ospiti non è viziato per travisamento del fatto. La collocazione di alcuni ospiti da parte del servizio sociale comunale non vale a legittimare implicitamente la struttura, integrando semmai una carente istruttoria dell’ente.

Il Fatto

La ricorrente, locataria di un immobile in Domusnovas, ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco ha disposto la chiusura immediata della struttura socio-assistenziale ivi operante, adibita ad alloggio per anziani. Il provvedimento richiamava una segnalazione del Comando dei Carabinieri e la relazione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, che aveva espresso parere negativo sull’idoneità dei locali a ospitare anziani non autosufficienti con personale non qualificato.

La ricorrente ha sostenuto di avere realizzato una forma di co-residenza, con condivisione degli spazi e contribuzione di ciascun coresidente secondo le proprie risorse, senza erogazione di servizi alberghieri, selezione preventiva degli ospiti o corresponsione di rette. Da tale qualificazione ha fatto derivare l’inapplicabilità della disciplina delle strutture assistenziali. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per travisamento del fatto e violazione delle garanzie partecipative, per la mancata notifica di una nota dell’ATS. La tutela cautelare monocratica è stata rigettata e l’istanza riunita al merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi, strettamente correlati. Muove dalla qualificazione del cohousing, modello coabitativo fondato sulla socialità, sull’aiuto reciproco e sull’alto livello di condivisione di spazi e servizi. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (TAR Roma, sentenza n. 1286/2022), il Tribunale esclude la ricorrenza del modello quando la residenza degli anziani è finalizzata all’erogazione di prestazioni di assistenza e sostegno, soggette ai requisiti previsti a tutela degli utenti.

Il cohousing esige, in buona sostanza, la piena volontarietà della condivisione, la condizione di autosufficienza e l’assenza di intermediazione di soggetti terzi esterni all’esperienza. Il Collegio verifica quindi il caso concreto sulla base della relazione del N.A.S. dei Carabinieri e del personale sanitario della ASL.

Dall’istruttoria emerge la presenza di soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, ciascuno tenuto a pagare una diversa retta per i servizi di assistenza, vitto e alloggio, in assenza dei requisiti strutturali e della necessaria autorizzazione per un’attività riconducibile alla Casa Protetta. È dirimente la presenza di cinque soggetti tutti non autosufficienti, che non potrebbero prestarsi alcun apporto reciproco. Il Collegio richiama, sulla stessa vicenda, la TAR Sardegna, sentenza n. 105/2025: le Linee Guida regionali dettano una disciplina autonoma per l’accoglienza degli anziani e gli anziani non autosufficienti possono essere ospitati solo nelle RSA. Anche il canone mensile corrisposto dagli ospiti è sproporzionato rispetto al modello del cohousing.

Quanto alla collocazione di due ospiti da parte del servizio sociale comunale, il Tribunale esclude ogni autorizzazione implicita, ravvisando al più una carente istruttoria dell’ente. Infine, sulla mancata notifica della nota dell’ATS, il Sindaco è intervenuto per ragioni di urgenza dettate dalla salvaguardia della salute degli ospiti, che avrebbero potuto giustificare la compressione delle garanzie partecipative. La nota è atto istruttorio endoprocedimentale, non soggetto a obbligo di ostensione, e la ricorrente ne conosceva comunque le criticità per aver interloquito con l’ATS in sede di sopralluogo. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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